Regolamento (UE) 2021/267
Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698
GU L60/1 del 22.02.2021
Entrata in vigore: 23.02.2021
Applicazione: dal 06.03.2021
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con il protrarsi della crisi COVID-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima e proroga determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698.
Articolo 2 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE
Articolo 3 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE
Articolo 4 Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014
Articolo 5 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE
Articolo 6 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009
Articolo 7 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009
Articolo 8 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009
Articolo 9 Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798
Articolo 10 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE
Articolo 11 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE
Articolo 12 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE
Articolo 13 Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria
Articolo 14 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE
Articolo 15 Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629
Articolo 16 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004
Articolo 17 Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE
Articolo 18 Decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2020/698
Il presente regolamento non pregiudica i diritti degli Stati membri derivanti dalle decisioni della Commissione adottate a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 4, dell’articolo 16, paragrafo 6, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/698 nella misura in cui tali decisioni disciplinano, per quanto riguarda l’oggetto e i termini pertinenti, gli stessi casi del presente regolamento e prevedono proroghe oltre a quelle previste dal presente regolamento.
Qualora tali decisioni disciplinino, per quanto riguarda l’oggetto e i termini pertinenti, gli stessi casi del presente regolamento e non prevedano proroghe oltre a quelle previste dal presente regolamento, si applica il presente regolamento.
Articolo 19 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 marzo 2021.
Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 9, l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 12, paragrafo 6, l’articolo 14, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 5, e l’articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 23 febbraio 2021.
Il primo, secondo e terzo comma del presente articolo non incidono sugli effetti retroattivi disposti dagli articoli da 2 a 18.
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