Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
La "Convenzione europea dei diritti dell’uomo" contiene una serie di diritti e libertà fondamentali (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù e del lavoro forzato, diritto alla libertà ed alla sicurezza, diritto ad un processo equo, principio di legalità, diritto al rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà d’espressione, libertà di riunione e d’associazione, diritto al matrimonio, diritto ad un ricorso effettivo, divieto di discriminazione). Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione (Protocolli no. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16 alla Convenzione (STE no. 9, 46, 114, 117, 177, 187, 194, 213 e 214). Le Parti contraenti s’impegnano a riconoscere tali diritti a tutte le persone rientranti nella loro giurisdizione.
La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Il Comitato dei Ministri ha anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza.
Le parti di un caso devono attenersi alle sentenze della Corte e prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle stesse. Il Comitato dei Ministri vigila affinché le sentenze siano eseguite. Il Segretario Generale può domandare alle Parti di fornire spiegazioni sul modo in cui il loro diritto interno assicura l’applicazione della Convenzione.
Allegati:
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo 1950 EN
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (modificata dai Protocolli nn. 11 e 14)(*) IT
(*) Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo no 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010. Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.
Protocolli
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE no. 009)
Protocollo n° 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, per l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi (STE no. 044)
Protocollo n° 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (STE no. 045)
Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione (STE no. 046)
Protocollo n° 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione (STE no. 055)
Protocollo no. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali sull’abolizione delle pena di mort (STE no. 114)
Protocollo no. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE no. 117)
Protocollo no. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE no. 118)
Protocollo no. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE no. 140)
Protocollo no. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE no. 146)
Protocollo n° 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (STE no. 155)
Protocollo no. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE no. 177)
Protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all’abolizione delle pena di morte in ogni circostanza (STE no. 187)
Protocollo n° 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (STCE no. 194)
Protocollo n° 14bis alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STCE no. 204)
Protocollo No. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (STCE no. 213) (Recepito Legge 15 gennaio 2021 n. 11)
Protocollo no. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STCE no. 214)
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