Attestazione di avvenuto smaltimento: Note e Modello
ID 12776 | 09.02.2021 / Documento e Modello in allegato in "vigilanza provvisoria" (!) Bozza
Attenzione! Vedi Attestazione di avvio al recupero o smaltimento: Note e Modello Rev. 1.0 2021
Il D.Lgs. 116/2020 modifica dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e dispone, la esclusione di responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento, attraverso la ricezione di una attestazione di avvenuto smaltimento da parte del titolare dell’impianto D13, D14, D15.
Tale attestazione, potrebbe essere utilizzata in "vigenza provvisoria", nelle more dell'emanazione del Decreto previsto dal c. 5 dell'Art. 188 che definirà le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento. Restano, per altro, possibili incompletezze e diverse interpretazioni, attesi chiarimenti (vedi a seguire).
Il D.Lgs. 116/2020 modifica dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e prevede quanto segue:
Art. 188 (Responsabilita’ della gestione dei rifiuti) tabella di concordanza
Art. 188 TUA ante D.Lgs. 116/2020 (nativo) |
Art. 188 TUA ante D.Lgs. 116/2020 (Settembre 2020) |
Art. 188 TUA post D.Lgs. 116/2020 (attuale) |
Responsabilità della gestione dei rifiuti |
Responsabilità della gestione dei rifiuti |
Responsabilità della gestione dei rifiuti |
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194. 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. 4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti. |
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. 1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5. 2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. 3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. (lettera così modificata dall’art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014) 4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4. 5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti |
1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. 2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. 3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione. 4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma. 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis , comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti. |
La disposizione prevista dal D.Lgs. 116/2020 che ha modificato l'Art. 188 del D.Lgs. 152/2006 relativa all'introduzione dell'attestazione di avvenuto smaltimento, in effetti riporta "sostanzialmente" in vigore il "certificato di avvenuto smaltimento" previsto nell'originario testo dell'Art. 188 del D.Lgs. 152/2006, e non più presente al momento della modifica del D.Lgs. 152/2006 relativa all'introduzione del SISTRI.
La disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1 (Sistema tracciabilità Rifiuti / Registro Elettronico Nazionale - REN) in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti.
Figura 1 - Modifiche normative: certificato/attestazione di avvenuto smaltimento
C. 1.
Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
...
C. 4.
La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita’di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita’ competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e’ elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.”
A prescindere dal fatto che il nuovo comma 1, oltre al detentore, cita anche “il produttore iniziale” mentre nella vecchia versione si faceva riferimento esclusivamente al detentore, la grande novità arriva dal c. 5:
C. 5.
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantita’ dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresi’, le modalita’ per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.
...
Secondo quanto riportato al comma 5 si delineano i seguenti aspetti:
1. se il produttore conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati per attività di recupero (R) nessuna novità.
2. se il produttore conferisce ad un impianto che riceve i rifiuti in:
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
l'esclusione di responsabilità è condizionata alla ricezione di 2 documenti:
2a. quarta copia del formulario
3a. attestato di avvenuto smaltimento
L' attestato di avvenuto smaltimento deve contenere le seguenti informazioni:
- dati dell’impianto;
- dati del titolare dell’impianto;
- quantità dei rifiuti trattati;
- tipologia di operazione di smaltimento effettuata;
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impianto ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione).
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Note di commento
Innanzitutto sottolineiamo che nella previgente formulazione quello che veniva definito “certificato di smaltimento” viene ora definito “attestazione di smaltimento” che sarà necessario, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento (e non di recupero).
Poi, il riferimento al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” ha implicazioni sotto il profilo sanzionatorio: non essendoci – a che risulti – sanzioni espressamente previste all’interno del D.lgs 152/06 per le false dichiarazioni contenute in tale attestazione, si presume che il suo richiamo valga anche ai fini sanzionatori, in quanto l’art. 76 dispone che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”). Trattandosi, dunque, di una sanzione indirettamente applicabile, si ritiene che nell’ipotesi di false dichiarazioni nell’attestazione di avvenuto smaltimento si profili l’applicazione dell’art. 483 del Codice Penale, il quale così dispone:
“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Inoltre, sempre con riferimento a questo documento, il Legislatore non ha chiarito né il limite temporale entro cui tale attestazione deve essere rilasciata e ritornare, né quale sia l’impianto (e il relativo titolare) a doverla rilasciare (se quello che riceve il rifiuto dal produttore o l’impianto finale).
Ciò nonostante, per analogia a quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1013/2006 e con riferimento alla versione precedente dell’art. 188 (“rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12”), si ritiene che sia evidente che l’avvenuto smaltimento potrà essere dichiarato solo da chi effettua il definitivo smaltimento. Stando così le cose, però, rimane un vuoto, che riguarda gli impianti intermedi: questi, a nostro parere, avrebbero la responsabilità di garantire al produttore due cose: che, dopo il passaggio in deposito preliminare (per esempio), sarà effettuato il definitivo smaltimento e che, per loro tramite, il destinatario finale provvederà all’attestazione di avvenuto smaltimento.
In questo modo, è evidente che si tratta di una forma di corresponsabilità di tutti e tre i soggetti coinvolti (produttore, impianto intermedio e impianto finale).
Probabilmente, quindi, se il produttore destina i propri rifiuti ad un impianto per l’operazione D15 (oltre ad attendere la IV copia del formulario), dovrebbe chiedere a questo destinatario di impegnarsi (possibilmente per iscritto) a fargli avere, non appena possibile, un’attestazione di avvenuto smaltimento dall’impianto a cui poi costui conferirà in via successiva. Sarà, quindi, l’impianto autorizzato al deposito preliminare che avrà l’obbligo di ricevere – e poi di inoltrare al produttore iniziale – l’attestazione di avvenuto smaltimento.
Il suo contenuto è stabilito dall’art. 188, c. 5, ovvero devono risultare “almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.
Inoltre, la nuova norma non chiarisce se l’attestazione rilasciata dal titolare dell’impianto che svolge le attività D13, D14 o D15 (e, pertanto, non propedeutiche al recupero) debba contenere i dati relativi a ciò che è avvenuto nell’impianto di deposito o di trattamento preliminare allo smaltimento o, come sarebbe più logico, quelli relativi all’impianto che realizza lo smaltimento definitivo.
Infine, ricordiamo che tale disposizione inerente al rilascio dell’attestazione di smaltimento è transitoria in quanto – pur essendo già in vigore dal 26 settembre 2020 - essa è applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al c. 1 dell’art. 188-bis (attuativo del Registro Elettronico Nazionale), il quale dovrà definire, tra l’altro, le “modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario”.
Attesi chiarimenti ufficiali in merito.
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segue in allegato / Attenzione Documento Bozza
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