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Catasto: Sistema Integrato del Territorio (SIT) dal 1° febbraio 2021

SIT

Catasto: Sistema Integrato del Territorio (SIT) dal 1° febbraio 2021

ID 12711 | 29.01.2021 / Documento allegato

Dal 1° febbraio 2021 è attivato progressivamente sull’intero territorio nazionale - ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano - il sistema tecnologico denominato Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata.

Si tratta del sistema tecnologico su catasto e servizi geotopocartografici e sull’anagrafe immobiliare integrata, la cui gestione è affidata all’Agenzia delle Entrate.

Nel testo del Provvedimento AdE prot. 24383 del 26 Gennaio 2021 sono contenute tutte le istruzioni ed un glossario di termini per orientarsi nella consultazione di atti ed elaborati.

Il documento è articolato in 11 punti:

Le visure degli atti e degli elaborati catastali presenti nel SIT sono consentite in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa di riferimento.

In particolare, le stampe ottenute non costituiscono certificazione e non contengono attestazione di conformità. Gli atti catastali, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici d’ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico sono visionabili da chiunque, per via telematica o presso l’ufficio.

Le visure per via telematica sono effettuate tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia, salvo il pagamento dei tributi speciali catastali.

La consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ovvero di chi possa dimostrare di agire per conto di questi.

L’accesso alle planimetrie catastali è in ogni caso consentito per l’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza nazionale, di polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria, nonché di gestione delle emergenze e delle funzioni in ambito di protezione civile.

La consultazione è inoltre consentita ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle pubbliche amministrazioni.
In ogni caso rimane la visura degli atti ed elaborati catastali disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo, consentita a vista.

Sono rilasciabili da sistema informativo le visure degli atti catastali:

Inoltre sono rilasciabili da sistema informativo i seguenti elaborati catastali:

- elaborati planimetrici degli immobili;
- libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;
- monografie dei punti fiduciali;
- elenchi delle coordinate dei punti fiduciali;

infine, sono consultabili a vista:
- gli atti catastali su supporto cartaceo;
- gli atti di aggiornamento geometrico;
- le monografie dei punti trigonometrici catastali;
- gli elaborati catastali, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.

Le visure per via telematica sono effettuate tramite:

La consultazione telematica effettuata in esenzione da tributi è consentita esclusivamente tramite accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale disponibili nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia, previa adesione alle specifiche condizioni di servizio.

Per richiedere le visure presso gli uffici e presso gli sportelli catastali decentrati l’utente presenta apposita richiesta sui modelli conformi a quelli pubblicati nel sito internet dell’Agenzia.

Per accedere alla base dei dati catastali, le pubbliche amministrazioni utilizzano i SMIDT, aderendo alle specifiche condizioni di servizio disponibili nel sito internet dell’Agenzia.

La pubblica amministrazione, all'atto dell’adesione ai SMIDT, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali.

Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati acquisiti all'interno dei propri sistemi informativi, per lo svolgimento, anche in forma associata, di compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità, all'interno di servizi attinenti i medesimi compiti.

L’utilizzo delle informazioni da parte di soggetti incaricati dello svolgimento di attività e servizi per conto della pubblica amministrazione delegante è effettuato sotto la responsabilità di quest’ultima, che assume ogni conseguente responsabilità in ordine all’integrità e alla correttezza delle medesime informazioni, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La base dei dati catastali è resa disponibile ai Comuni, alle Comunità Montane e isolane e alle Unioni di Comuni attraverso gli appositi servizi telematici dell’Agenzia.

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