MUD 2021: entro il 16 Giugno 2021
ID 12684 | Rev. 1.0 del 17 febbraio 2021
Obblighi di comunicazioni annuali di cui alla legge 70/94 per il 2020.
La Legge 25 gennaio 1994 n.70 (GU n.24 del 31.011994) che ha istituito il MUD, prevede all'Art. 6 c. 2-bis che:
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Art. 6. Disposizioni transitorie
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2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.
2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 23 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 39 del del 16 febbraio 2021 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale da comunicare entro il 30 aprile 2021.
Il DPCM 23 dicembre 2020, sostituisce integralmente il Modello previsto dal DPCM 24 dicembre 2018 e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 16 giugno 2021, con riferimento all’anno 2020.
Soggetti obbligati ed esclusi
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
Sono obbligati alla presentazione del MUD:
chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.
Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:
produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), d), g)
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1).
In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art.190 co.6 i seguenti soggetti:
- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;
possono adempiere all'obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti di dal D.Lgs. 152/2006 art. 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui di cui al D.Lgs. 152/2006 art 183.
È inoltre precisato che il MUD viene effettuato dal gestore del servizio pubblico per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi limitatamente alla quantità ad esso conferita, previa apposita convenzione (prima tale possibilità era limitata ai soli rifiuti pericolosi).
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni, deve essere presentato, da parte dei soggetti interessati così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti speciali
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi
Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) di cui al D.Lgs. 152/2006;
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. aprile 3 aprile 2006, n. 152.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
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