Norme armonizzate Direttiva Ascensori 2014/33/UE | 21.08.2023
ID 12679 | Rev. 3.0 del 21 Agosto 2023 / In allegato
Elenco consolidato Norme armonizzate al 21 Agosto 2023 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646 della Commissione del 17 agosto 2023 (GU L 206/70 del 21.8.2023).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/33/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2016/C 293/05 del 12 Agosto 2016 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione del 26 gennaio 2021 relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27/20 del 27.01.2021)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1220 della Commissione del 26 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori antincendio e il comportamento degli ascensori in caso di incendio. (GU L 267/17 del 27.7.2021)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1199 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate per gli ascensori elettrici inclinati e che rettifica tale decisione per quanto riguarda le norme armonizzate per le funi di acciaio. (GU L 185/133 del 12.7.2022)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646 della Commissione del 17 agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. (GU L 206/70 del 21.8.2023)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
Il testo consolidato PDF delle norme armonizzate allegato in calce alla pagina:
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Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/33/UE Ascensori | 21.08.2023
Elenco consolidato:
1. Comunicazione 2016/C 293/05 del 12 Agosto 2016
2. Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione del 26 gennaio 2021
3. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1220 della Commissione del 26 luglio 2021
4. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1199 della Commissione dell'11 luglio 2022
5. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646 della Commissione del 17 agosto 2023
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
CEN |
EN 81-20:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone |
20.4.2016 |
EN 81-1:1998+A3:2009 EN 81-2:1998+A3:2009 Nota 2.1
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31.8.2017 |
applicazione fino al 27 luglio 2022
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CEN |
EN 81-20:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone |
27.01.2021 |
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CEN |
EN 81-21:2009+A1:2012 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti |
20.4.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646: |
CEN |
EN 81-21:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose - parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti |
21.08.2023 |
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CEN |
EN 81-22:2021 |
12.07.2022 |
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CEN |
EN 81-22:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 22: Ascensori elettrici inclinati |
20.4.2016 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/1199: norma soppressa dal 12.01.2024 |
CEN |
EN 81-28:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci |
20.4.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646: |
CEN |
EN 81-28:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci – parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci |
21.08.2023 |
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EN 81-50:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori |
20.4.2016 |
EN 81-1:1998+A3:2009 EN 81-2:1998+A3:2009 Nota 2.1
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31.8.2017 |
Dec. di esec. (UE) 2021/76: applicazione fino al 27 luglio 2022 |
CEN |
EN 81-50:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori |
27.01.2021 |
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CEN |
EN 81-58:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Controlli e prove - Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano |
20.4.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646: |
CEN |
EN 81-58:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Controlli e prove - parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano |
21.08.2023 |
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CEN |
EN 81-70:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili EN 81-70:2003/A1:2004 |
20.4.2016 | Nota 3 |
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646: soppressa dal 21 febbraio 2025 |
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CEN |
EN 81-70:2021+A1:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità |
21.08.2023 |
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CEN |
EN 81-71:2005+A1:2006 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali |
20.4.2016 |
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CEN |
EN 81-72:2015 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio |
20.4.2016 |
EN 81-72:2003 Nota 2.1
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31.8.2017 |
soppressa dal 27.07.2021 |
CEN |
EN 81-72:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio |
27.07.2021 |
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pubblicata dal 27.07.2021 |
CEN |
EN 81-73:2016 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio |
12.8.2016 |
EN 81-73:2005 Nota 2.1
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31.8.2018 |
soppressa dal 27.07.2021 |
CEN |
EN 81-73:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio |
27.07.2021 |
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pubblicata dal 27.07.2021 |
CEN |
EN 81-77:2013 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche |
20.4.2016 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1646: |
CEN |
EN 81-77:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori -Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche |
21.08.2023 |
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CEN |
EN 12016:2013 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità |
20.4.2016 |
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CEN |
EN 12385-3:2004+A1:2008 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione |
20.4.2016 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/1199: norma soppressa |
CEN |
EN 12385-5:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori
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20.4.2016 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/1199: norma soppressa |
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EN 12385-5:2002/AC:2005 |
20.4.2016 |
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CEN |
EN 13015:2001+A1:2008 Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione |
20.4.2016 |
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CEN |
EN 13411-7:2006+A1:2008 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo |
20.4.2016 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/1199: norma soppressa |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
___________
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique, Tel. +32 255008 11; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
(2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.
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