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Direttiva 2005/65/CE

Direttiva 2005 65 CE

Direttiva 2005/65/CE

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

(GU L 310 del 25.11.2005)

In allegato:
- Testo nativo
- Testo consolidato 07.2019 con le modifiche apportate dagli atti:

Regolamento(CE) 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 (L 87/109 del 31.3.2009)
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 241 25.7.2019)

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SCOPO DELLA DIRETTIVA

L’obiettivo principale della direttiva è quello di introdurre nell’Unione europea misure comunitarie volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. A tal fine, la direttiva si propone di stabilire un quadro europeo per garantire un livello di sicurezza elevato e comparabile in tutti i porti dell’UE. Tale quadro consisterà in norme comuni fondamentali sulle misure di sicurezza nei porti, un meccanismo attuativo per tali norme e meccanismi appropriati di controllo di adempienza.

La direttiva integra il regolamento (CE) n. 725/2004 sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali e le misure stabilite dalla Commissione nel maggio 2003 (COM (2003) 229 final). Insieme, essi forniscono il quadro necessario per proteggere l’intera catena logistica del trasporto marittimo (dalla nave al porto attraverso l’interfaccia nave/porto e tutta la zona del porto) contro il rischio di attacchi illeciti sul territorio dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle persone, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti (compresi i mezzi di trasporto) nei porti e zone limitrofe.

Autorità di sicurezza del porto e piani di sicurezza

Gli Stati membri designano un’autorità di sicurezza del porto per ciascuna area portuale. Un’autorità di sicurezza del porto può essere designata per più di un porto. L’autorità di sicurezza del porto ha la responsabilità di predisporre e applicare le misure di sicurezza del porto in base alle conclusioni delle valutazioni di sicurezza del porto.

Gli Stati membri provvedono a che siano elaborati, mantenuti e aggiornati piani di sicurezza dei porti, con una descrizione dettagliata delle misure adottate per migliorare la sicurezza dei porti (quali le condizioni di accesso ai porti o le misure applicabili ai bagagli e al carico). Gli Stati membri devono inoltre controllare i piani di sicurezza e la loro attuazione, e precisare le sanzioni in caso di non conformità.

Livelli di sicurezza

Sono previsti diversi livelli di sicurezza stabiliti in base alla percezione del rischio (normale, elevato o imminente minaccia), vale a dire:

- livello di sicurezza 1: il livello per cui vanno costantemente mantenute misure di sicurezza minime adeguate;
- livello di sicurezza 2: il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza supplementari per un determinato periodo, in conseguenza di un incremento del rischio che si verifichi un problema di sicurezza;
- livello di sicurezza 3: il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche, per il periodo limitato in cui un problema di sicurezza è probabile ed imminente, anche quando non sia possibile individuare l’obiettivo specifico.

Gli Stati membri notificano il livello di sicurezza in uso in ciascun porto e ogni modifica dello stesso.

Agente di sicurezza del porto

Gli Stati membri sono tenuti ad approvare un’autorità di sicurezza del porto per ciascuna area portuale.

Ciascun porto dispone, ove possibile, di un agente di sicurezza distinto. Tuttavia, se necessario, può condividere lo stesso agente di sicurezza.

Gli agenti di sicurezza dei porti fungono da punti di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale e devono avere sufficiente autorità e conoscenza locale per garantire in maniera adeguata e coordinare l’elaborazione, l’aggiornamento e il monitoraggio delle valutazioni di sicurezza del porto e dei piani di sicurezza del porto.

Riesami

Gli Stati membri assicurano che le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza dei porti siano riveduti ove opportuno e in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.

APPLICAZIONE DIRETTIVA

La direttiva è entrata in vigore il 15 dicembre 2005 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 15 giugno 2007.

CONTESTO

In seguito all’epidemia da COVID-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi alla protezione della salute, al rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle navi

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

Le successive modifiche alla direttiva 2005/65/CE sono state integrate al testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo — Relazione di valutazione sull’attuazione della direttiva concernente il miglioramento della sicurezza dei porti (COM(2009)002 final, del 20.1.2009).

Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5).

Collegati

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