Danno ambientale: nuovo modello per la presentazione delle richieste di intervento statale
ID 12194 | 30.11.2020
Il 23 novembre 2020 la Direzione generale per il risanamento ambientale ha trasmesso a tutte le Prefetture d’Italia la modulistica per la presentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle richieste di intervento statale ai sensi dell’art. 309 del D.lgs 152/2006, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale.
L’obiettivo è quello di uniformare le modalità di deposito delle istanze presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in piena conformità al dettato normativo.
Ai sensi dell’art. 309 del D.Lgs. 152/2006, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla Parte sesta del D.Lgs. 152/2006 possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente.
In relazione a quanto sopra, si trasmette la “Lista di controllo ex art. 309 del D.Lgs. 152/2006”, con allegato documento di puntuazione, al fine di uniformare le modalità di deposito delle istanze presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo Tale modulistica è stata appositamente elaborata per disporre dei riferimenti anagrafici dell’istante, consentire l’individuazione del (presunto) danno o minaccia ambientale, dei suoi effetti e dei suoi (presunti) responsabili, nonché imporre all’istante una autovalutazione preliminare circa l’effettiva presenza di un danno o una minaccia ambientale.
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1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.
Elaborato: Certifico S.r.l - IT
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