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Disposizioni speciali: Capitolo 3.3 ADR

Disposizioni speciali Capitolo 3 3 ADR 2025

Disposizioni speciali: Capitolo 3.3 ADR 2025

ID 12145 | Update 25.10.2024 / Documento completo in allegato  

In rosso le novità ADR 2025                                                                                                             

Capitolo 3.3 - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, con riferimento a materie od oggetti ai quali si applicano queste disposizioni.

Quando una disposizione speciale comprende una prescrizione in materia di marcatura degli imballaggi, si applicano le disposizioni dei commi a) e b) del 5.2.1.2. Se il marchio è oggetto di una particolare formulazione tra virgolette, come "PILE AL LITIO PER ELIMINAZIONE", la dimensione minima del marchio è di 12 mm, se non diversamente specificato nella disposizione speciale o altrove nell'ADR. 

Capitolo 3.3 - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

16 I campioni di materie od oggetti esplosivi nuovi o esistenti possono essere trasportati conformemente alle istruzioni delle autorità competenti (cfr. 2.2.1.1.3), ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo della qualità o come campioni commerciali. La massa di campioni esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli, secondo le disposizioni dell'autorità competente. La massa di campioni esplosivi umidificati o desensibilizzati è limitata a 25 kg. 

23 Questa materia presenta un pericolo d'infiammabilità, ma questo si manifesta solo in caso di violento incendio in uno spazio confinato.

28 Questa materia può essere trasportata secondo le disposizioni della Classe 3 o della Classe 4.1 solo se è imballata in modo tale che la percentuale di diluente non scenda al di sotto di quella dichiarata, in qualsiasi momento del trasporto (vedere 2.2.3.1.1 e 2.2.41.1.18). Nel caso in cui il diluente non sia indicato, la materia deve essere imballata in modo che la quantità di materia esplosiva non superi il valore indicato.

32 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando è in ogni altra forma.

37 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando è rivestita.

38 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando contiene al massimo lo 0,1% di carburo di calcio.

39 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando contiene meno del 30% o il 90% o più di silicio.

43 Quando sono presentate al trasporto come pesticidi, queste materie devono essere trasportate secondo la pertinente rubrica dei pesticidi e conformemente alle disposizioni applicabili relative ai pesticidi (cfr. da 2.2.61.1.10 a 2.2.61.1.11.2).

45 Gli ossidi d'antimonio e i solfuri d'antimonio il cui tenore d'arsenico non è superiore allo 0,5% in rapporto alla massa totale, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

47 I ferrocianuri e i ferricianuri non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR. 

48 Questa materia non è ammessa al trasporto quando contiene più del 20% d'acido cianidrico.

59 Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR quando non contengono più del 50% di magnesio. 

60 Questa materia non è ammessa al trasporto se la concentrazione è superiore al 72%.

61 La denominazione tecnica, chimica o biologica che deve completare la designazione ufficiale di trasporto deve essere il nome comune approvato dall'ISO (cfr. anche ISO 1750:1981 "Prodotti fitosanitari e assimilati - Nomi comuni", così come modificata), gli altri nomi figuranti nelle "Linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al pericolo dell'OMS" (The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification) o il nome della materia attiva [vedere 3.1.2.8.1 e 3.1.2.8.1.1].

62 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando non contiene più del 4% d'idrossido di sodio.

65 Le soluzioni acquose di perossido d'idrogeno contenenti meno del 8% di perossido d'idrogeno non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. 

66 Il cinabro non è soggetto alle prescrizioni dell'ADR. 

103 Il nitrito d'ammonio e le miscele di un nitrito inorganico con un sale d'ammonio non sono ammessi al trasporto. 

105 La nitrocellulosa corrispondente alle descrizioni dei nn. ONU 2556 o 2557 può essere assegnata alla classe 4.1.

113 Le miscele chimicamente instabili non sono ammesse al trasporto. 

119 Le macchine frigorifere comprendono le macchine o altri apparecchi concepiti espressamente per conservare a bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti, nonché i condizionatori d'aria. Le macchine frigorifere e gli elementi delle macchine frigorifere non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se contengono meno di 12 kg di un gas della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri d'ammoniaca in soluzione (n. ONU 2672).

NOTA: Ai fini del trasporto, le pompe di calore possono essere considerate macchine frigorifere.

122 I pericoli sussidiari e, se del caso la temperatura di regolazione e la temperatura critica, come pure il n. ONU (rubrica generica) per ognuno dei preparati di perossidi organici già assegnati sono indicati al 2.2.52.4, nell'istruzione d'imballaggio IBC520 al 4.1.4.2 e nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T23 al 4.2.5.2.6.

123 (Riservato)

127 Possono essere utilizzate altre materie inerti o altre miscele di materie inerti, purché abbiano proprietà flemmatizzanti identiche.

131 La materia flemmatizzata deve essere significativamente meno sensibile del PETN secco.

135 Il sale di sodio diidratato dell'acido dicloroisocianurico non soddisfa i criteri d'inclusione nella classe 5.1 e non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR salvo se soddisfa i criteri d'inclusione in un'altra classe.

138 Il cianuro di p-bromobenzile non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

141 I prodotti che, avendo subito un sufficiente trattamento termico, non presentano pericoli durante il trasporto non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

142 La farina di grani di soia, che ha subito un trattamento di estrazione mediante solvente, contenente al massimo l'1,5% di olio e al massimo l'11% di umidità, e che non contiene in pratica solvente infiammabile, non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.

144 Le soluzioni acquose contenenti al massimo il 24% d'alcool in volume non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

145 Le bevande alcoliche, del gruppo d'imballaggio III, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.

152 La classificazione di questa materia cambia in funzione della granulometria e dell'imballaggio, ma i valori limite non sono stati determinati sperimentalmente. Le appropriate classificazioni devono essere effettuate conformemente al 2.2.1.

153 Questa rubrica è applicabile soltanto se è stato dimostrato mediante prove che queste materie, al contatto con l'acqua, non sono combustibili né presentano tendenza all'accensione spontanea e che la miscela di gas emessi non è infiammabile.

162 (Soppresso)

163 Una materia nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2 non può essere trasportata sotto questa rubrica. Le materie trasportate con questa rubrica possono contenere fino al 20% di nitrocellulosa, a condizione che essa non contenga più del 12,6% (massa secca) di azoto. 

168 L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell'ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili. 

169 L'anidride ftalica allo stato solido e le anidridi tetraidroftaliche non contenenti più dello 0,05% di anidride maleica non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. L'anidride ftalica fusa, ad una temperatura superiore al suo punto d'infiammabilità, non contenente più dello 0,05% di anidride maleica, deve essere assegnata al n. ONU 3256.

172 Quando il materiale radioattivo presenta un pericolo sussidiario: 

a) il materiale deve essere assegnato al gruppo d'imballaggio I, II o III, secondo il caso, conformemente ai criteri di classificazione per gruppo d'imballaggio enunciati nella parte 2 in corrispondenza della natura del pericolo sussidiario preponderante;

b) i colli devono essere etichettati con le etichette di pericolo sussidiario corrispondenti ad ogni pericolo sussidiario presentato dal materiale; le etichette corrispondenti devono essere apposte sull'unità di trasporto conformemente alle disposizioni del 5.3.1;

c) ai fini della documentazione e della marcatura dei colli, la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dal nome dei componenti che contribuiscono in modo preponderante a tale o tali pericoli sussidiari e devono essere indicati tra parentesi;

d) il documento di trasporto deve includere, dopo il numero della classe 7 e tra parentesi, il o i numeri del modello di etichetta corrispondente ad ogni pericolo sussidiario e, se del caso, il gruppo d'imballaggio al quale è stato assegnato il materiale conformemente al 5.4.1.1.1 d).

Per l'imballaggio, vedere anche il 4.1.9.1.5.

177 Il solfato di bario non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

178 Questa designazione deve essere utilizzata solo quando non esista un'altra appropriata designazione nella Tabella A del capitolo 3.2, ed unicamente con l'approvazione dell'autorità competente del Paese d'origine (cfr. 2.2.1.1.3).

181 I colli contenenti questa materia devono essere muniti di un'etichetta conforme al modello n. 1 (cfr. 5.2.2.2.2), salvo che l'autorità competente del Paese d'origine accordi una deroga per un imballaggio specifico, poiché essa giudica, in base ai risultati delle prove, che la materia in un tale imballaggio non manifesta alcun comportamento esplosivo (cfr. 5.2.2.1.9). 

182 Il gruppo dei metalli alcalini comprende litio, sodio, potassio, rubidio e cesio.

183 Il gruppo dei metalli alcalino terrosi comprende magnesio, calcio, stronzio e bario.

186 (Soppresso)  

188 Le pile e gli accumulatori (batterie) presentati al trasporto non sono sottoposti alle altre prescrizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni: 

a) per una pila al litio metallo o di lega al litio, il contenuto di litio non è superiore a 1 grammo e, per una pila al litio ionico o al sodio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare i 20 Wh;

NOTA: Quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7.1 f) sono trasportate conformemente alla presente disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallo contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutte le pile al litio ionico contenute nella batteria non deve superare i 10 Wh (vedere la disposizione speciale 387).

b) per una batteria al litio metallo o di lega al litio, il contenuto totale di litio non è superiore a 2 grammi e per una batteria al litio ionico o al sodio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare i 100 Wh. Nel caso di batterie al litio ionico e al sodio ionico che soddisfano tale disposizione, l'energia nominale in wattora deve essere riportata sul rivestimento esterno, ad eccezione delle batterie al litio ionico fabbricate prima del 1° gennaio 2009; 

NOTA: Quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7.1 f) sono trasportate conformemente alla presente disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallo contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutte le pile al litio ionico contenute nella batteria non deve superare i 10 Wh (vedere la disposizione speciale 387).

c) Ogni elemento e ogni batteria al litio soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7.1 (a), (e), (f) se applicabile e (g) o per gli elementi e le batterie al sodio ionico, si devono applicare le disposizioni del 2.2.9.1.7.2 (a), (e) e (f);

d) le pile e le batterie, a meno che non siano installate in un equipaggiamento, devono essere poste in imballaggi interni che le avvolgono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare cortocircuiti. In questo senso s'intende protezione dai contatti con materiali conduttori di elettricità contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare dei cortocircuiti. Gli imballaggi interni devono essere imballati in imballaggi esterni solidi e conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;

e) le pile e le batterie, installate in equipaggiamenti, devono essere protette da danneggiamenti e cortocircuiti, e l'equipaggiamento deve essere provvisto di mezzi efficaci in modo da impedire ogni funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori di identificazione radio, orologi, sensori, ecc.) e non suscettibili di generare uno sviluppo pericoloso di calore. Nel caso di batterie installate in un equipaggiamento, quest'ultimo deve essere posto in imballaggi esterni solidi, costruiti con materiali appropriati e aventi resistenza e progettazione adatte alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto, a meno che una protezione equivalente della batteria non sia assicurata dall'equipaggiamento nel quale è contenuta;

f) Ogni collo deve essere contrassegnato con l’appropriato marchio per le batterie, come indicato al 5.2.1.9; Questa prescrizione non si applica ai:

i) ai colli contenenti solo batterie bottoni montate al­l'interno di un equipaggiamento (compresi i circuiti stampati);

ii) e ai colli contenenti non più di 4 pile o 2 batterie montate all'interno di un equipaggiamento, quando la spedizione non comporta più di due colli.

Quando i colli sono posti in un sovrimballaggio, il marchio per le batterie deve essere chiaramente visibile oppure essere riprodotto sull’esterno del sovrimballaggio ed il sovrimballaggio deve essere marcato con il termine “SOVRIMBALLAGGIO”. Le lettere che compongono il marchio “SOVRIMBALLAGGIO” devono essere di almeno 12 mm di altezza.

NOTA: I colli contenenti pile al litio imballate conformemente alle disposizioni della sezione IB delle istruzioni di imballaggio 965 o 968 del capitolo 11 della parte 4 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO recanti il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.9. (marchio per le batterie) e l'etichetta riportata nel paragrafo 5.2.2.2.2 modello n. 9A sono ritenuti conformi alle disposizioni della presente disposizione speciale.

g) a meno che le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento, ciascun collo deve poter resistere ad una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che esso contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato a tal punto che le batterie (o le pile) si tocchino, e senza che vi sia fuoriuscita del contenuto; e

h) Nella presente disposizione speciale, per "equipaggiamento" si intende un apparecchio alimentato da pile o batterie al litio. A meno che le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento o imballate con un equipaggiamento, i colli non possono superare una massa lorda di 30 kg.

Come sopra ed altrove nell'ADR, con "contenuto di litio" si intende la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio metallo o di lega al litio.

Esistono rubriche distinte per le batterie al litio metallico e per le batterie al litio ionico in modo da facilitare il trasporto di tali batterie per modi di trasporto specifici e per permettere l'esecuzione delle operazioni d'intervento in caso d'incidente.

Una batteria a una sola pila così come definita nella sottosezione 38.3.2.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri è considerata come una "pila" e deve essere trasportata secondo le esigenze delle "pile" nell'ambito della presente disposizione speciale.

.... Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto
2.0 Ottobre 2024 Update ADR 2025
1.0 Luglio 2022 Update ADR 2023
0.0 Novembre 2020 --

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