Aziende Seveso (RIR) Formazione e Informazione lavoratori | Quadro normativo
ID 12118 | 23.11.2020 / Documento di lavoro allegato
La Formazione e Informazione dei lavoratori nelle aziende Seveso (RIR) è da prevedere in base all'attività svolta e al rischio della stessa secondo l'Allegato B Appendice 1 di cui all’Art. 14 c. 7 del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) che si correla al D.Lgs. 81/2008 ed al D.M. 10 marzo 1998 (Prevenzione Incendi).
Nello Schema seguente, sono illustrati le norme per la Formazione e Informazione dei lavoratori e degli Addetti Prevenzione Incendi, con i relativi riferimenti:
Fig. 1 - Norme Formazione e Informazione Seveso
...
Art. 14 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
...
7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalita' indicate all'allegato B.
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
2. REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
3. CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
4. GRADO DI APPROFONDIMENTO
APPENDICE 1 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO
1. INFORMAZIONE
2. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
3. EQUIPAGGIAMENTO, SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
4. ORGANIZZAZIONE
5.TABELLA RIASSUNTIVA
Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti
...
b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:
i. organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessita' di un continuo miglioramento. Identificazione delle necessita' in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
...
v. pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
...
f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;
Scopo della presente appendice e' quello di indicare ai gestori degli stabilimenti assoggettati al presente decreto come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti e di coloro che accedono agli stabilimenti, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dal decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
Essi sono pertanto finalizzati a completare le misure ivi previste, senza interferenze e duplicazioni, relativamente agli aspetti connessi ai rischi di incidenti rilevanti quali:
- le cause dalle quali potrebbero avere origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze pericolose appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 1;
- le misure di prevenzione e protezione adottate per il controllo dei pericoli di incidente rilevante;
- i comportamenti da adottare con riferimento alle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate, e, qualora si tratti di una attivita' soggetta agli obblighi di cui all'art. 15 del presente decreto, agli scenari incidentali previsti nei Rapporti di sicurezza, nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei Piani di emergenza interna ed esterna.
Le modalita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, attuato ai sensi dell'art. 14 del presente decreto e secondo le specificazioni contenute negli allegati 3 e B, e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonche' l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.
L'evidenza documentale sulle attivita' svolte, infine, mira a mettere in grado lo stesso gestore di fornire dimostrazione del rispetto della programmazione e dei requisiti richiesti dalla presente appendice, in occasione delle ispezioni degli organi preposti.
Ai sensi della presente appendice, si intende per:
a) personale che lavora nello stabilimento: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;
b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato alla formazione e all'addestramento dei lavoratori, selezionato dal gestore;
c) visitatore: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede occasionalmente allo stabilimento a qualunque titolo;
d) informazione: complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
e) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di gestione della sicurezza conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
f) addestramento: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e collettiva, le procedure di lavoro, con particolare riferimento alle procedure di sicurezza e di emergenza previste dal SGS (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
g) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS: la persona di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
1. Informazione
1.1. Il gestore deve informare ciascun lavoratore presente in stabilimento sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. L'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza.
1.2. Il gestore deve assicurarsi che l'informazione di cui al punto 1.1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo alle conoscenze linguistiche e/o ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione piu' adeguate (ad esempio: consegna diretta al personale, predisposizione di spazi specifici sul sito intranet aziendale, esposizione nelle bacheche dei reparti e uffici, trasmissione via e-mail con conferma di lettura).
In particolare, il gestore deve distribuire ai lavoratori almeno:
a. le sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto;
b. le schede di dati di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose, di cui all'art. 31 del Regolamento CE n.1907/2006 o REACH, cosi' come modificato dal regolamento CEE 453/2010, detenute o previste;
c. un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al punto 1.1;
d. un estratto del Piano di emergenza interna, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.
1.3. Il gestore e' tenuto ad organizzare, almeno ogni tre mesi per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, ed ogni volta che intervengano modifiche all'attivita', incontri con i lavoratori al fine di:
a. illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al punto 1.1. e la documentazione di cui al punto 1.2;
b. verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
c. identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
d. rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza. Il gestore deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri effettuati, ivi compreso il riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento, anche al fine di fornire dimostrazione dell'attivita' svolta agli organi preposti alle ispezioni.
1.4. Il gestore deve aggiornare l'informazione e, se necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base degli esiti delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 15, nonche' del Piano di emergenza esterna di cui all'art. 21 e dell'esperienza operativa, ovvero dell'analisi degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie occorsi nello stabilimento od in impianti similari.
1.5. Il gestore deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del Piano di emergenza interna, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al Piano di emergenza interna potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, ai visitatori occasionali deve essere consegnata o resa disponibile per la consultazione, copia delle informazioni previste dall'art. 23 e contenute nelle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.
1.6. Il gestore deve inoltre rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento, e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso gestore provvedera' a individuare, un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti piu' idonei, relativa ai nominativi dei responsabili o coordinatori dell'emergenza e alle modalita' con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonche' all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e copia delle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto.
1.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di informazione, deve mirare ad assicurare continuita' all'impegno in questo campo. Tale continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica di interventi.
1.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, il datore di lavoro/appaltatore fornisce le informazioni di cui al punto 1.2 ed organizza le riunioni di cui al punto 1.3, fermo restando l'obbligo del gestore/committente di assicurarsi che tali attivita' siano effettivamente svolte.
2. Formazione e addestramento
2.1. Il gestore deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacita' operativa del personale. Il gestore e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, il gestore deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:
a. contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza ovvero incluse nel rapporto di sicurezza;
b. contenuti generali del Piano di emergenza interna e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del Piano di emergenza esterna;
c. uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
d. procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;
e. benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessita' di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
f. specifici ruoli e responsabilita' di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
g. possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
h. ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
2.3. Il gestore e' tenuto a realizzare quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansione, dell'introduzione di modifiche. A tal fine il gestore deve assicurare:
a. la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;
b. la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c. la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:
- valutazione delle qualificazioni;
- valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
- gestione degli archivi e della documentazione;
- valutazione delle prestazioni attuali e della necessita' di corsi di formazione.
2.4. L'addestramento (ad es. utilizzo dei DPI nella normale attivita', gestione delle situazioni operative anomale, comportamenti in emergenza) deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, con periodicita' almeno trimestrale. Le esercitazioni relative alla messa in atto del Piano di emergenza interna devono essere effettuate almeno ogni sei mesi e pianificate in modo che garantiscano l'avvicendarsi di tutti gli operatori interessati. Le esercitazioni devono prevedere anche prove di evacuazione, in relazione agli scenari incidentali considerati.
2.5. Qualora vengano apportate modifiche agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche stesse previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2.6. Il gestore deve mantenere l'evidenza documentale delle attivita' di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.
2.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di formazione e addestramento, assicura continuita' all'impegno in questo campo. Tale continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica degli stessi argomenti e di esercitazioni di emergenza svolte sugli stessi scenari.
2.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, ivi compresi i lavoratori di imprese subappaltatrici, gli obblighi legati alla formazione ed all'addestramento devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che tali attivita' siano effettivamente svolte. In relazione a quanto sopra il gestore dovra':
a. acquisire le evidenze documentali sulle modalita' di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del datore di lavoro/appaltatore;
b. stabilire procedure interne per verificare l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attivita' di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi effettuate, anche attraverso l'acquisizione della documentazione al riguardo fornita dal datore di lavoro/appaltatore.
...
3. Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
...
3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza, deve stabilire
le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'appendice 1 del presente allegato, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilita' e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attivita' necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacita' operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneita' dell'interfaccia tra operatore e impianto.
...
3.4. I sistemi di protezione collettiva, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sale controllo, centri di controllo dell'emergenza, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entita' delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel Piano di emergenza interna ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui al punto 1. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilita' per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.
...
3.6.5. Il Piano di emergenza interna, oltre alle attivita' di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in stabilimento, svolte nelle modalita' previste dall'appendice 1 del presente allegato, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse
...
Tabella riassuntiva
______
Art. 2. Definizioni
aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
...
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
...
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
...
Art. 45 Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita' e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalita' di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
...
Art. 46. Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivita' di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
...
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
(G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)
Settore di cui allegato I
_______
D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998)
Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,(2) i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
...
Allegato I
1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; - aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
...
ALLEGATO IX
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.
9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni (Seveso - ndr);
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq (29) e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C.
..
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati