Guida Agevolazioni fiscali per i contribuenti adeguamento degli ambienti di lavoro Covid-19
ID 12114 | 22 Novembre 2020 / Documenti allegati
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta e per la relativa cessione.
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate.
- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione.
- l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione - pdf / Istruzioni (Allegato)
I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.
I soggetti che hanno diritto ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili per i medesimi crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020.
La procedura può essere utilizzata direttamente dai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta, oppure dagli intermediari (Caf, commercialisti, ecc. ) che inviano la comunicazione in nome e per conto dei propri clienti.
La comunicazione delle spese per:
1. l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 30 novembre 2021
2. la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 7 settembre 2020.
Fig. 1 - Rif. Crediti d’imposta / Artt. DL 34/2020 (Interventi)
La comunicazione avviene utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Crediti d’imposta sanificazione e adeguamento COVID-19”.
1. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Contribuenti interessati
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (Vedi).
Attenzione: La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Nello stesso periodo è possibile presentare
- una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa. Se l’ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due, per l’altro credito d’imposta resta comunque valida l’ultima comunicazione
- la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.
I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni indicano, nell’apposito campo del modello di comunicazione, il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici riportati nell’elenco allegato - pdf al provvedimento del 10 luglio 2020. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la Comunicazione è scartata.
Ammontare del credito
L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.
Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Cessione del credito
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. Il soggetto beneficiario del credito può utilizzare per la cessione il servizio web dedicato disponibile nell’area autenticata.
La comunicazione della cessione del credito può essere inviata dal 1° ottobre 2020.
I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.
2. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Contribuenti interessati
Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (Vedi).
Attenzione: La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Nello stesso periodo è possibile presentare
- una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa. Se l’ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due, per l’altro credito d’imposta resta comunque valida l’ultima comunicazione
- la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.
Ammontare del credito
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione.
Cessione del credito d’imposta
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata (Entratel/Fisconline).
AdE, 12 Novembre 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 545 del 12 novembre 2020, fornisce precisazioni sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto Rilancio), distinguendo tra interventi e investimenti agevolabili.
L'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. "decreto Rilancio", riconosce «un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza».
Il dubbio interpretativo concerne la dicitura «ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense» che secondo l'istante potrebbe far pensare che siano gli unici interventi edilizi ammessi.
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Art. 120. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
1. Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decretolegge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
In allegato, l'elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)
...
segue in allegato
Fonte: AdE
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