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Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga

Locali di lavoro seminterrati o interrati   Note e Deroga

Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga all’utilizzo

ID 11959 | 31.10.2020 / Documento completo allegato

In allegato Note, es. Modello e Documentazione richiesta dall'Organo competente(*) di Deroga all'utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

(*) Contattare l'Organo competente ASL / ecc.

Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 comma 1 stabilisce che: “E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei” L’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei in assenza di particolari esigenze tecniche o senza preventiva autorizzazione dell’organo di vigilanza è punito ai sensi dell’art. 68 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Locali sotterranei o semisotterranei 

In accordo con il Regolamento edilizio-tipo "Intesa Governo, le Regioni e i Comuni  20 ottobre 2016" le definizioni sono:

INTESA 20 ottobre 2016
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (16A08003) (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016)
...
Allegato A
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21. Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

22. Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
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Individuazione locale seminterrato interrato

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Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008 Sent. N. 271
..."Un seminterrato, in particolare, è tale, quindi, se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento, essendo compatibile con tale situazione, nei limiti ritenuti dalle norme comunali, che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per realizzare  un accesso dall’esterno."

Le deroghe possibili

La normativa prevede due situazioni derogabili:

1) quando ricorrano particolari esigenze tecniche (Art. 65, comma 2, D.Lgs. 81/2008). In questi casi non è richiesta alcuna autorizzazione in deroga al divieto. Il datore di lavoro deve assicurare “idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. Per esigenze tecniche sono da intendersi quelle condizioni indispensabili per un’ottimale resa del ciclo produttivo, non raggiungibile, allo stato attuale delle conoscenze, adottando soluzioni alternative. (Es. per le lavorazioni connesse alla stagionatura di alcuni formaggi, per le cantine, ecc).

2) Per definire la seconda condizione si cita integralmente il disposto di legge (Art. 65, comma 3, D.Lgs. 81/2008): “L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”. 

In questo secondo caso il datore di lavoro deve richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL) una formale autorizzazione, con le modalità indicate nel successivo capitolo “Come deve essere fatta la richiesta di autorizzazione”.

Locali di lavoro seminterrati o interrati   Deroghe

(*) Dovranno essere garantite condizioni di aerazione, di illuminazione, di microclima adeguate.

Fig. 1 - Deroga all'utilizzo di locali di lavoro sotterranei o semisotterranei di cui Art. 65 D.Lgs. 81/2008

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segue in allegato

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