Rating di legalità: Quadro normativo / Rev. Novembre 2022
ID 11855 | Rev. 2.0 del 29.11.2022 / Documento completo allegato
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta all'AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato).
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Aggiornato il Regolamento sul Rating di legalità di cui alla Delibera del 28 luglio 2020 n. 28361 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (disponibile nel allegato. Tra i requisiti, devono essere assenti condanne dei legali rappresentanti, procuratori con delega, ecc di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.
Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.
Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.
Le aziende interessate dovranno presentare la domanda utilizzando l'apposita piattaforma Webrating disponibile su questo sito. A tal fine, l’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma e, una volta completata la registrazione, accedere al sistema, procedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti su questo stesso sito.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità.
Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità
1. Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012
Art. 5-ter (Rating di legalità delle imprese)
1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
2. Delibera AGCM del 12 novembre 2012 n. 13779 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)
3. Delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2016 - Regolamento Antitrust attuativo in materia di rating di legalità (Delibera n. 28361). (GU del 12 settembre 2016, n. 213)
4. Delibera AGCM del 15 Maggio 2018 n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (Delibera n. 27165). (GU Serie Generale n.122 del 28-05-2018) (sostituita da Delibera AGCM del 28 luglio 2020 n. 28361)
5. Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU del 7 aprile 2014, n. 81)
6. Delibera AGCM del 28 luglio 2020 n. 28361 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalita' (Delibera n. 28361). (GU n.259 del 19-10-2020)
Allegato
Regolamento attuativo in materia di rating di legalita' (in attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62)
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Art. 2. Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
..."Nei confronti degli amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"...
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Regolamento in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 29.11.2022 | Elenco imprese rating legalità 24.11.2022 | Certifico Srl |
1.0 | 27.09.2022 |
Inserite FAQ Elenco imprese rating legalità 23.09.2022 |
Certifico Srl |
0.0 | 20.10.2022 | Certifico Srl |
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