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Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi TUS: Quando è necessaria

Aggiornamento Nuova Valutazione dei Rischi TUS   Quando   necessaria Note

Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi TUS: Quando è necessaria / Rev. 2023

ID 11544 | Rev. 1.0 del 05.05.2023 / Documento completo allegato

Il presente Documento intende fornire un quadro articolato per i criteri normativi/altro che possono implicare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Art, 29 c.3 e altri vedi a seguire), un Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi (Art. 28) e conseguente rielaborazione del DVR (Art. 17).

L'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal D. Lgs. 81/2008 secondo una frequenza predefinita, ma solo, come si vedrà a seguire all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, tradotto, ed in generale, se sono "individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste" (si veda il dettato completo dell’Art. 29 comma 3).

Per altro, in merito ai rischi da agenti fisici, cancerogeni o mutageni e biologici, sono stabilite specifiche cadenze massime per una nuova/aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR, indipendentemente dalla presenza di nuovi rischi o modifiche a quelli già valutati.

Aggiornamento   nuova VR D Lgs  81 2008

Fig. 1. Illustrazione schematica dei criteri necessari per Aggiornamento/Nuova VR - Relazione D.Lgs. 81/2008 / Struttura Documento illustrato

In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, salvo immediata evidenza degli adempimenti di cui all'Art. 28 comma 3bis.

Un eventuale cambio di sede o l’apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una modifica (All’art. 29 comma 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

A. Valutazione su modifiche generali

All’art. 29 comma 3 del è riportato brevemente che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata nel caso di:

- modifiche del processo produttivo
- organizzazione del lavoro
- al grado di evoluzione della tecnica prevenzione / protezione
- infortuni significativi 
- risultati della sorveglianza sanitaria 

...

B. Valutazione temporale

AGENTI FISICI (art.181 c.2) / cadenza almeno quadriennale
- esposizione al rumore
- esposizione a vibrazioni
- esposizione a campi elettromagnetici
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (art.236 c.5) /  trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata
BIOLOGICI (art.271 c.3) / trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata

B.1. Valutazione su modifiche specifiche
...

...

C. Valutazione su aggiornamento/nuove norme tecniche

Ove non è specificata una periodicità di aggiornamento della valutazione dei rischi si può far riferimento a:

- Norme tecniche (norme di buona tecnica)
- Buone prassi
- Linee guida INAIL/Ministeri/Regioni approvati CSR
- Linee guida del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione.
- Altro
...

C.1 Esempio di riferimento alle norme tecniche / buone prassi / linee guida

D. Valutazione su aggiornamenti normativi

Aggiornamento della Valutazione dei rischi potrebbe essere necessaria per aggiornamento modifiche di atti collegati al D. Lgs. 81/2008.

Es.
- Nuovi decreti modifica/correlati TUS
- Nuove sostanze pericolose
...

Sentenze

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV  n. 3213 del 23 gennaio 2019
“Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i DPI”.

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 39283 del 30 agosto 2018
“Scoppio nella fabbrica di vernici e morte di quattro operai. Valutazione dei rischi e obbligo di periodico aggiornamento del DVR”.

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 29497 del 09 marzo 2018
"Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253). 

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 6121 dell’8 febbraio 2018
“Il Documento di Valutazione dei Rischi “è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suo aggiornamento (così Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).”

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 4706 del 31 gennaio 2017
“La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.
Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.”
...

segue in allegato

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1.0 05.05.2023 Aggiornati articoli e link www.tussl.it
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