Radiazioni gamma emesse materiali da costruzione | D.lgs 101/2020 e Reg. CPR / Agg. Dlgs 203/2022
ID 11522 | 08.01.2023 - Documento completo allegato
Questa disposizione costituisce una novità normativa propria del D.lgs 101/2020, che si applica ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato quindi non ai materiali già in opera e va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione relativamente a quanto previsto per la stesura della dichiarazione di prestazione. Difatti, i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività, costituiranno parte integrante della dichiarazione di prestazione.
Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno.
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Art. 29 Radiazioni gamma 1. Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno. 2. L’elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione è riportato nell’allegato II. 3. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell’immissione stessa, garantisce che: a) sono determinate le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati nell’allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l’indice di concentrazione di attività come stabilito nell’allegato II; 4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore. 5. Nel caso in cui l’indice di concentrazione di attività sia superiore al valore riportato nell’allegato II, ai fini dell’utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all’allegato II. Il risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi noti dal responsabile dell’immissione sul mercato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011. 6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui al comma 1, il materiale non può essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione. 7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell’esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado.
b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di concentrazione di attività e il corrispondente indice di concentrazione di attività, nonché gli altri fattori pertinenti come definiti nell’allegato II;
c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività costituiscono parte integrante della dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio.
I materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge sono elencati nell’allegato II sezione II-ter (Ndr - nuova Sezione II ter dell’allegato II di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 che ha sostituito la sezione II dell’allegato da paragrafo 1 a 6) di seguito riportati:
2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell’articolo 29, comma 2
I. Materiali naturali:
a) Alum-shale;
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
- granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
- porfidi;
- tufo;
- pozzolana;
- lava;
- derivati delle sabbie zirconifere.
II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:
- ceneri volanti;
- fosfogesso;
- scorie di fosforo;
- scorie di stagno;
- scorie di rame;
- fanghi rossi (residui della produzione dell’alluminio);
- residui della produzione di acciaio.
Allegato II
SEZIONE II-TER: RADIAZIONI GAMMA EMESSE DA MATERIALI DA COSTRUZIONE
1. Livello di riferimento di cui all’articolo 29, comma 1
Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv a -1 .
2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell’articolo 29, comma 2
I. Materiali naturali:
a) Alum-shale;
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
- granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
- porfidi;
- tufo;
- pozzolana;
- lava;
- derivati delle sabbie zirconifere.
II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:
- ceneri volanti;
- fosfogesso;
- scorie di fosforo;
- scorie di stagno;
- scorie di rame;
- fanghi rossi (residui della produzione dell’alluminio);
- residui della produzione di acciaio.
3. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di attività di cui all’articolo 29, comma 3 lettera a)
I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra226, Th-232 (o il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40.
4. Indice di concentrazione di attività di cui all’articolo 29, comma 3 lettera a)
L’indice di concentrazione di attività I è dato dalla seguente formula:
I = C Ra-226 /(300) + C Th-232 /(200)+ C K-40 /(3000)
dove C Ra226, C Th232 e C K40 sono le concentrazioni di attività in Bq kg- 1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione.
L’indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in un edificio costruito con un determinato materiale da costruzione, in eccesso rispetto all’esposizione esterna tipica. L’indice si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi in cui tali componenti sono anch’essi materiali da costruzione e in quanto tali sono valutati separatamente. Per l’applicazione dell’indice a tali componenti, in particolare ai residui delle industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato un fattore di suddivisione appropriato.
5. Valore dell’indice di concentrazione di attività di cui all’articolo 29
Il valore dell’indice di concentrazione di attività pari a 1 può essere utilizzato come uno strumento di screening per individuare materiali che possono portare al superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 29, comma 1.
6. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all’articolo 29, comma 5.
Ai fini della valutazione della dose, si applicano metodi di stima della dose previsti da standard nazionali e internazionali che tengano conto di altri fattori, tra cui la densità, lo spessore del materiale, nonché fattori relativi al tipo di edificio e all’uso previsto del materiale (strutturale o superficiali);
Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, è necessario effettuare una misura delle concentrazioni di attività di Ra-226, Th-232 e K-40.
Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale strutturale (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato.
Se il valore dell’indice risulta superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità.
Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose>1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione) ma per scopi diversi, che vanno previsti che nei codici e nei regolamenti edilizi.
Fig. 1 - Materiali Allegato II
...Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 08.01.2023 | D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 | Certifico Srl |
0.0 | 09.09.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati: