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Attestazione sorveglianza radiometrica | Dlgs 101/2020

Sorveglianza radiometrica attestazione 101 2020

Attestazione sorveglianza radiometrica | Dlgs 101/2020

ID 11415 | 25.08.2020

A seguito della pubblicazione sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento le novità in tema di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e nello specifico si fornisce esempio di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica (formato pdf/doc).

I soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica sono tutti quei soggetti che:

- a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;
- in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti.

La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo è effettuata mediante il controllo del rateo di irraggiamento gamma rilevabile all'esterno del carico al fine di rilevare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 72, qualora disponibili, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 dell’articolo 72 Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101. Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici.

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione.

Immagine1

Immagine 1 – Sorveglianza radiometrica

[...]

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, da emanarsi entro il 25 dicembre 2020, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE verranno stabiliti:

Decreto attuativo Art. 72 co. 3 D.lgs 101/2020

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Immagine 2 – Decreto attuativo Art. 72 co. 3 D.lgs 101/2020

Nell’attesa dell’approvazione del Decreto, ovvero non oltre il 25 dicembre 2020 continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.

Art. 2 decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 10 (Regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici)

1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell’ allegato I.

2. Per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.

Per il modello di attestazione radiometrica decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 vedere:

Attestazione sorveglianza radiometrica Attestazione sorveglianza radiometrica

Dal 25 dicembre 2020 e fino all’adozione, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.

L’Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

Allegato XIX Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Articolo 4 Attestazione della sorveglianza radiometrica

1. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti di radioprotezione di cui al comma 2 dell’articolo 72, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) estremi del carico;
b) tipologia materiale metallico;
c) provenienza;
d) data effettuazione della sorveglianza radiometrica;
e) valore del fondo ambientale locale rilevato prima dell’effettuazione della sorveglianza radiometrica;
f) tipologia delle misure radiometriche effettuate e strumentazione utilizzata;
g) ultima verifica del buon funzionamento del sistema di misura utilizzato;
h) nominativo dell’operatore addetto all’espletamento delle misure radiometriche;
i) risultati delle misure effettuate;
j) conclusioni su accettazione/respingimento del carico/materiale.

Nel caso in cui nell’impianto si esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, l’attestazione deve altresì contenere le informazioni rilevanti inerenti la sorveglianza radiometrica e le risultanze delle misure di concentrazione di attività per unità di massa effettuate sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonché sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell’impianto stesso.

2. L’attestazione di cui al comma 1 deve essere riportata in un apposito registro istituito dall’esperto di radioprotezione incaricato, per conto del soggetto di cui al comma 1 dell’articolo 72; il suddetto registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso la sede di lavoro, o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto di cui al comma 1 dell’articolo 72.

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