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Carrelli semoventi a braccio telescopico: Stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi


Carrelli semoventi a braccio telescopico

Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi 

RESS 4.4.2 Direttiva macchine "Macchine sollevamento"

Con la Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 recante 'Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE, vengono fornite indicazioni sullo stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nello specifico settore e, al contempo, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni.

Direttiva macchine 2006/42/CE RESS 4.4.2. Macchine di sollevamento

Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che forniscano le informazioni seguenti:

a) caratteristiche tecniche, in particolare:

- il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa dei carichi o alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3, secondo comma,
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche delle guide,
- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;

b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito insieme a quest'ultima;

c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore;

d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto;

e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio.

Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

A seguito delle varie richieste pervenute all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali- Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale,), al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessaria, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero della sviluppo economico, rappresentare quanta segue.

La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositive di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.

A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo state dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma.

Pertanto, poichè nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportune precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisite 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.

Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che ii requisito riportato al punto 4.2.1.4 della "Direttiva macchine" viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di allarme di stabilita longitudinale specificate nel punta 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definite nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G) alla suddetta norma. 

MLPS
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