Decisione 2012/757/UE
Decisione della Commissione del 14 novembre 2012 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE
[notificata con il numero C(2012) 8075]
(2012/757/UE)
....
Articolo 1
1. La specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell’Unione di cui all’allegato I è adottata.
2. La STI di cui all’allegato I della presente decisione si applica al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» come indicato al punto 2.5 dell’allegato II della direttiva 2008/57/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi entro e non oltre il 30 giugno 2014, purché non siano già stati notificati ai sensi della decisione 2006/920/CE della Commissione, della decisione 2008/231/CE o della decisione 2011/314/UE:
a) accordi nazionali tra gli Stati membri e imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura molto specifica o locale del servizio di trasporto previsto;
b) accordi bilaterali o multilaterali tra imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;
c) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura di Stati membri e almeno un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.
Articolo 3
Ciascuno Stato membro, agendo in conformità al capitolo 7 dell’allegato I della presente decisione, aggiorna i piani nazionali di attuazione della STI stabiliti conformemente all’articolo 4 della decisione 2006/920/CE, all’articolo 4 della decisione 2008/231/CE e all’articolo 5 della decisione 2011/314/UE.
Ciascuno Stato membro trasmette il piano di attuazione aggiornato agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Articolo 4
Le decisioni 2008/231/CE e 2011/314/UE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 5
La decisione 2007/756/CE è così modificata:
a) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
L’appendice 6 dell’allegato della presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2014.»;
b) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 6
1. L’Agenzia pubblica nel suo sito web l’elenco dei codici di cui alle parti 9, 10, 11, 12 e 13 dell’appendice 6 dell’allegato della decisione 2007/756/CE.
2. L’Agenzia tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa eventuali modifiche ad essi apportate. La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di detti elenchi attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.
Articolo 7
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
...
In allegato Testo consoildato Decisione 2012/757/UE al 2015, riservato abbonati
Modificato da:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2013
REGOLAMENTO (UE) 2015/995 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2015
Rettificato da:
Rettifica, GU L 101, 4.4.2014, pag. 15 (2012/757/UE)
________
Collegati: