Modello Informazioni MC al Lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni
ID 11054 | Rev. 00 2020
Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni in accordo con il nuovo c. 6 Art. 242 del D.Lgs 81/2008 introdotto dal D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 (GU n.145 del 09-06-2020) ed in vigore dal 24 giugno 2020.
Il D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44, è rilevante per tutti gli attori sicurezza: DL, RSPP, MC, RLS, Lavoratori, poiché aggiunge, tra l'altro, 11 nuovi Valori limite di esposizione Agenti cancerogeni nell’Allegato XLIII, rispetto ai 3 precedenti.
Oltre ad aggiungere 1 Processo nell’Allegato XLII e, come detto, 11 nuovi Valori limite di esposizione Agenti cancerogeni nell’Allegato XLIII, (rispetto ai 3 precedenti), modifica il c. 6 dell'Art 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche sugli agenti cancerogeni Titolo IX del D.Lgs 81/2008, in particolare:
Art. 242 c. 6 sostituito | Art. 242 c. 6 nuovo comma D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 |
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. | 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche |
Sul nuovo comma 6 dell’Art. 242 si evidenzia che:
1. Il MC segnala al lavoratore la necessità (ove ne ricorrano le condizioni) che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione;
2. Sorveglianza sanitaria (punto 1) per un periodo di tempo necessario stabilito dal MC (indicare)
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Segue in allegato
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