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Il Medico Competente e il Medico Autorizzato

Il Medico Competente e il Medico Autorizzato

Il Medico Competente e il Medico Autorizzato / Rev. 3.0 Agosto 2024 

ID 11035 | Rev. 3.0 del 02 agosto 2024 / Documento completo in allegato

A seguito della pubblicazione del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, sono state ridefinite le competenze del medico autorizzato rispetto a quelle del medico competente in relazione alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

Difatti, il novello articolo 134 dispone che i medici competenti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che al 27 Agosto 2020 già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione per ulteriori ventiquattro mesi (ovvero fino al 27 agosto 2022).

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom

Pubblicato nella GU n. 201 del 12.08.2020 - SO n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

Entrata in vigore: 27.08.2020

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022  Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Entrata in vigore: 18.01.2023

________

Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Medico Competente

Il Medico Competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nell’art. 38 del  D.Lgs 81/2008.

Il Medico Competente è nominato dal datore di lavoro e le sue funzioni sono:

1. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione:
- alla valutazione dei rischi,
- all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso.
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
3. collaborare alla attuazione e valorizzare i programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
4. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

(Normativa di riferimento D.Lgs 81/2008 artt. 25, 40, 41)

Medico Autorizzato

Il Medico Autorizzato è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101, a svolgere l’attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

In particolare le attività del Medico Autorizzato sono:

- sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A e B;
- sorveglianza medica delle squadre speciali di intervento;
- sorveglianza medica eccezionale. 

Il datore di lavoro, nell'ambito di attività con l'esposizione a radiazioni ionizzanti, deve assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel Titolo XI:

- effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

- istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto;

- consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall’incarico;

- fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

Inoltre per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:

- i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;

- la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti;

- le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.

I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.

Figura 1

Procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati

Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del MLPS, gestisce le procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati.

Si tratta di medici ai quali i datori di lavoro affidano la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato XXI del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101.

Tempi e modalità di svolgimento delle procedure d’esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei Medici Autorizzati sono sul sito del MLPS.

Ultimo elenco pubblicato MLPS data articolo: Elenco dei medici autorizzati aggiornato al 28 giugno 2024.

I Medici Autorizzati alla Radioprotezione sono iscritti, dal momento del conseguimento dell'abilitazione, in un elenco nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

Entrata in vigore: 1° gennaio 2023

Modifiche:
Decreto interministeriale del 23 luglio 2024 - Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

[...]

segue in allegato

Elaborato: Certifico S.r.l - IT 
Rev. 3.0 2024
@Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 02.08.2024

- Decreto interministeriale del 23 luglio 2024
- Elenco dei medici autorizzati aggiornato al 28 giugno 2024
- Decreto direttoriale n. 23 del 19 marzo 2024
- Decreto direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023
- Decreto Direttoriale n. 22 del 9 marzo 2023
- Decreto MiLPS n. 13 dell’8 febbraio 2023
- Decreto ministeriale n. 116 del 12 settembre 2023

Certifico Srl
2.0 06.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Inseriti link normativi www.tussl.it
Elenco dei medici autorizzati aggiornato al 13 dicembre 2022
Decreto MLPS n. 6 del 24 marzo 2022

Certifico Srl
1.0  17.08.2020

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.

Certifico Srl
0.0 2020 -- Certifico Srl

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