Documento Sanitario personale DoSP / Rev. 2.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)
ID 11031 | Rev. 2.0 del 06.01.2023 Documento pdf/doc
A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto del Documento sanitario personale (DoSP) di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, contenente i dati relativi alla sorveglianza medica sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.
Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023
In allegato modello di DoSP in formato .doc compilabile, riservato Abbonati
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
- Inseriti link normativi http://www.tussl.it
ALLEGATO XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Modello di DoSP (Allegato C) e modalità di tenuta
Come riportato al punto 8.3 dell'Allegato XI è consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
Il modello è valido nel caso di esposizione contemporanea del lavoratore a radiazioni ionizzanti e altri fattori di rischio (Punto 8.1 dell'Allegato XI). Si veda il Decreto 12 luglio 2007 n. 155 per i Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
Nel caso di “doppia esposizione”, la visita e relativo giudizio d’idoneità per i rischi convenzionali deve essere eseguita da un medico competente, quella per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A da un "medico autorizzato" (medico incaricato della sorveglianza medica)
Allegato XXIII
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8. Documento sanitario personale
8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art. 140 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C.
8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati.
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Art. 140 Documento sanitario personale
1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII.
...segue in allegato
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 06.01.2023 | D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 | Certifico Srl |
0.0 | 19.08.2020 | D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 | Certifico Srl |
0.0 | 2020 | -- | Certifico Srl |
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