Coronavirus - fase 3: ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Lavoro agile
INAIL, 12/06/2020
Informativa lavoratori sugli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Allegati:
1. Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile lavoratori
2. Direttiva Ministro per la Pubblica amministrazione n. 3/2020
Con il D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono previste ulteriori disposizioni attuative del d.l. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del d.l. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’intero territorio nazionale.
Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Devono essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, strumenti di protezione individuale e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Sull'intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali e per quelle di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne devono essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli.
Sono, invece, sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza, ad eccezione degli esami di maturità.
Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolte alcune attività didattiche di alta formazione e/o di laboratorio o sperimentali a condizione, tra l’altro, che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'Inail.
Le disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020 si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.
Collegati