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Proroga dei termini adempimenti impianti a fune in servizio pubblico

Proroga dei termini adempimenti impianti a fune in servizio pubblico

Proroga dei termini adempimenti impianti a fune in servizio pubblico

ID 10950 | 07.06.2020

La Legge 5 giugno 2020 n. 40, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) ha disposto, con l'introduzione dell'art. 14-ter, la proroga di dodici mesi dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico.

Art. 14 - ter decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all’Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all’esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l’anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio o dell’assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l’approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. L’articolo 62 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

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