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End of Waste e REACH / CLP

EoW Reach CLP

End of Waste e REACH / CLP

ID 10944 | Rev. 1.0 del 06.10.2020

L’end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

A differenza del sottoprodotto, l’end of waste (EoW) nella prima fase della propria “vita” è da considerarsi rifiuto in tutto e per tutto; solo successivamente, attraverso determinate operazioni di recupero materiale, può “riscattare” il proprio status di bene recuperando utilità ai fini di un determinato processo produttivo.

I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Cessata la qualifica di rifiuto, le norme da applicare per la successiva immissione sul mercato, se il prodotto si annovera come sostanza chimica, sono quelle che fanno capo a REACH e CLP.

La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Articolo 6 direttiva 2008/98/CE Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Articolo 184-ter decreto legislativo n. 152 del 2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto) (in rosso le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

[...]

5 -bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

Processi di recupero

Il materiale di rifiuto dopo che ha cessato di essere tale può essere considerato una sostanza in quanto tale, una miscela che contiene due o più sostanze, o un articolo. Di conseguenza, bisogna chiarire se il recupero rappresenta la continuazione dell’uso della sostanza originariamente registrata e, se non è così, in secondo luogo, se è la “fabbricazione” a trasformare di nuovo il rifiuto in una o più sostanze in quanto tali, o contenute in una miscela o in un articolo.

Il ciclo di vita e la catena di approvvigionamento della sostanza originale finiscono con la fase dei rifiuti. Se il rifiuto cessa di essere tale, inizia un nuovo ciclo di vita delle sostanze. Il processo di recupero si concentra sul recupero della sostanza a partire da quel rifiuto. Di conseguenza, in ogni caso e per definizione, il recupero non può essere un uso.

L’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento REACH definisce la fabbricazione come “la produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale”. Sostanze che sono state sottoposte a una modificazione chimica durante il processo di smaltimento e di recupero (per esempio alcune scorie come quelle di acciaio che vengono disgregate, ceneri volatili, produzione di metano durante il “riciclo delle materie prime” di polimeri) soddisfano chiaramente tale definizione.

Alcuni processi di recupero che danno come risultato sostanze recuperate tuttavia non modificano la composizione chimica delle sostanze (in particolare la lavorazione meccanica o il riciclaggio, per esempio la selezione, la separazione, la decontaminazione, l’omogeneizzazione e il trattamento per modificare la macrostruttura del materiale come frantumazione (aggregati), taglio, sminuzzatura (frammenti di metallo), granulazione (rifiuti di plastica) e macinazione di materiali, loro rifusione senza modificazione chimica).

Per ragioni di coerenza e applicabilità dell’approccio, tutte le tipologie di recupero, compresa la lavorazione meccanica, sono considerate un processo di fabbricazione se danno come risultato la produzione di una o più sostanze, in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo, che hanno cessato di essere rifiuti, dopo essere state sottoposte a una o più fasi di recupero.

I materiali che sono stati recuperati e che hanno cessato di essere rifiuti, sono soggetti agli obblighi imposti dal REACH per le sostanze, le miscele o gli articoli.

Il recuperatore è un soggetto ben identificato dalla normativa sui rifiuti, in alcuni casi ci sono dei regolamenti che definiscono l’“end of waste”:

- Reg. 333/11 – ferro e alluminio
- Reg. 715/13 – rame
- Reg. 1179/12 – vetro

Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione.

Disposizioni per sostanze recuperate ai sensi del REACH

La fase nel trattamento dei rifiuti alla quale iniziano a essere applicabili gli obblighi imposti dal regolamento REACH dipende da quando il materiale perde la sua qualifica di rifiuto.

Questo implica il fatto che dopo che un materiale cessa di essere un rifiuto, il processo di recupero è terminato. I materiali che cessano di essere rifiuti possono da questo momento in avanti essere trattati all’interno di un processo produttivo come sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o in articoli. I processi di recupero si svolgono spesso in molte fasi, e talvolta solo con l’ultima fase si produce un materiale che non sarà più classificato come rifiuto secondo la normativa in materia di rifiuti della UE.

In aggiunta, ci possono essere casi in cui solo una parte del materiale risultante dal processo di recupero non sarà un rifiuto.

Di conseguenza, tutte le fasi di recupero che non producono un materiale che non è un rifiuto costituiscono parte del processo di trattamento dei rifiuti soggetto alla normativa in materia di rifiuti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del REACH, i materiali di rifiuto, compresi i rifiuti prodotti durante i processi di recupero, non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli.

Ai fini del REACH, le sostanze recuperate devono essere considerate esclusivamente sostanze che, dopo esser state parte di materiali di rifiuto, hanno cessato di essere rifiuti a norma della direttiva quadro in materia di rifiuti. I costituenti della sostanza recuperata possono essere stati presenti in quanto tali nel flusso di rifiuti oppure essere stati ottenuti a partire dal flusso di rifiuti attraverso modificazione chimica durante il processo di recupero.

Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti

L’articolo 6 della direttiva 2008/98/UE al comma 5 prevede che “La persona fisica o giuridica che:

Fasi

Si ricorda di effettuare la valutazione delle eventuali sostanze sottoposte a restrizioni (allegato XVII del REACH) o, delle sostanze per cui è richiesta l’autorizzazione (Allegato XIV del REACH) e la valutazione relativa alla presenza di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern)

Di seguito uno schema degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti (Figura 1).

Diagramma

...

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
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Matrice Revisioni

 

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.10.2020 Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 Certifico Srl
0.0 08.06.2020 --- Certifico Srl

 

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