Linee guida accesso sportelli, operazioni su veicoli ed esami patente
Decreto Ministero dei Trasporti - 20/05/2020 - n. 178 - Linee guida per accesso agli sportelli
OGGETTO: Linee guida per l'accesso ai servizi (sportello), operazioni tecniche sui veicoli ed esami di patente.
LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AI SERVIZI (SPORTELLO), OPERAZIONI TECNICHE SUI VEICOLI ED ESAMI DI PATENTE
Si premette che l’articolo 1, commi 13 e 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 prevede che le attività formative siano svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 (vale a dire con DPCM) e che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.
Infatti, il DPCM 17 maggio 2020 all’articolo 1, comma 1, lettera q), nel prevedere che i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole possano riprendere a decorrere dal 20 maggio 2020, statuisce che ciò debba avvenire “secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Le presenti linee guida costituiscono attuazione del citato articolo 1, comma 1, lettera q) e dettano le nuove modalità di svolgimento delle attività sopra individuate, atte a garantire - nel quadro delle regole sanitarie adottate - la tutela della salute degli utenti e del personale delle autoscuole e delle motorizzazioni civili.
Le presenti linee guida muovono dal recepimento di tutti i protocolli e le circolari adottate in materia di mitigazione del contagio da Covid-19, ai vari livelli di concertazione e competenza. In particolare:
1. Circolare 14915 del 29 aprile 2020 della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute recante: “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”
2. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 26/04/2020 dal Governo con le parti sociali;
3. “Protocollo applicativo – Emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19”, sottoscritto dal M.I.T. con le OO.SS. nazionali in data 22/04/2020;
4. “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” prodotto e diffuso da INAIL nel mese di Aprile 2020.
I citati documenti e le prescrizioni in essi contenute, che si intendono qui integralmente richiamate, costituiscono parte integrante delle presenti linee guida che si pongono l’ulteriore obiettivo di specializzarne l’adozione in ragione delle peculiarità delle funzioni esercitate per esclusiva di legge dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e dai Centri Prova Autoveicoli (CPA).
La progressiva riapertura delle attività comporta, inevitabilmente, un’interazione tra i dipendenti del MIT e l’utenza esterna; interazione che dovrà essere, per quanto possibile, limitata e “protetta” al fine di contemperare al meglio le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti ecittadini/dipendenti, con la necessità “sociale” di erogazione dei servizi in esclusiva di legge.
Scopo del presente documento è quindi quello di definire linee guida operative per l’accesso ai servizi, le operazioni tecniche di revisione e collaudo e le attività d’esame, ad uso dei dipendenti di UMC e CPA e di tutta l'utenza, professionale e non, che effettua operazioni sia presso gli Uffici che presso le proprie sedi, finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e minimizzare il rischio contagio da COVID-19.
Le presenti Linee Guida sono valide per la durata dell’emergenza sanitaria in corso, salvo che non intervengano fattori o circostanze diverse che ne impongano l’integrazione o l’aggiornamento.
INDIRIZZI GENERALI
1. Pulizia: è indispensabile adeguare i contratti di pulizia in essere alle specifiche esigenze del momento. È necessario un vero salto di qualità in materia di health safety environment. La pulizia di tutti gli ambienti, ed in particolare di bagni, scrivanie, maniglie, telefoni, etc., deve essere condotta frequentemente e con cura e profondità. Con altrettanta frequenza, attenzione e cura andrà effettuata la sanificazione degli impianti di climatizzazione al servizio di tutti gli ambienti dell’ufficio, sia di quelli ad uso esclusivo dei dipendenti, sia di quelli ad uso promiscuo (aule esami, area sportelli, etc.). Si raccomanda l’inibizione di ogni funzione di ricircolo nell’utilizzo degli impianti di climatizzazione. Si raccomanda ancora di individuare una specifica figura tra i dipendenti dell’Ufficio cui affidare la responsabilità del controllo sistematico delle condizioni igieniche di tutti gli ambienti con potere di intervento presso il fornitore del servizio per i necessari interventi correttivi. La completa igienizzazione approfondita dei locali dell’Ufficio, ove accede il pesonale/utente, va condotta almeno ogni settimana. Nel caso si dovesse riscontrare la presenza di una persona affetta da covid, si dovrà procedere alla sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
2. DPI: non deve essere consentito l’accesso a qualsiasi area dell’Ufficio a dipendenti e/o utenti che non indossino correttamente (coprendo integralmente naso e bocca), se ricorre il caso, una mascherina di una delle seguenti tipologie: chirurgica, FFP2 senza valvola, FFP3 senza valvola o, in caso di indisponibilità di queste, di comunità o autoprodotte. Deve essere sempre disponibile al personale e agli utenti liquido o gel disinfettante. È utile anche la disponibilità di guanti monouso da utilizzarsi per specifiche operazioni manuali quando non sia prontamente disponibile il gel disinfettante (che è certamente da preferire all’utilizzo dei guanti). Gli Uffici dovranno avere nella propria disponibilità idonei dispositivi per la rapida misurazione della temperatura corporea di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, intendano accedere ai locali dell’Ufficio stesso. Le modalità e le forme di inibizione dell’accesso alle persone (dipendenti e/o utenti) che presentino una temperatura corporea rilevata superiore a 37.5 °C, dovranno avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge sull’argomento.
3. Regole di comportamento: rigoroso distanziamento tra le persone, assenza di contatto fisico, lavaggio accurato o disinfezione frequente delle mani, divieto assoluto di assembramento anche in ambiente aperto. Le regole di comportamento e le rigorose regole di accesso agli Uffici devono essere pubblicate e via via aggiornate sul web.
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE
Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 si occupa del rischio biologico, inteso come rischio di esposizione ad agenti biologici. Per agente biologico si intende “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.”
Per la fattispecie, si definisce l’agente biologico COVID-19 come un agente biologico del gruppo 4, ovvero un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani, che costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, per il quale non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nella fattispecie, il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, che coinvolge tutti gli ambienti di lavoro e in generale tutti i luoghi frequentati dall’uomo.
Presso l’Amministrazione, non vi è né uso deliberato, né potenziale esposizione ad agenti biologici così come previsto all’interno del Titolo X del D.Lgs. 81/2008.
La presenza di rischio biologico in questa attività è del tutto sovrapponibile al rischio “sociale” di tutte le persone che frequentano luoghi aperti al pubblico.
Un impiegato dell’Amministrazione non ha un rischio incrementato di ammalarsi andando in ufficio più di quanto lo abbia frequentando altri luoghi pubblici.
In accordo con il “PROTOCOLLO OPERATIVO COVID 19 - GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO”, la valutazione del livello di rischio sul protocollo COVID-19 ha indicato, sulla base di esperienze analoghe e della letteratura sul tema, un livello di rischio pari a 6, ottenuto come prodotto della probabilità 3 (probabilità medio-alta) e del danno 2 (danni generalmente reversibili all’organismo infettato).
Anche la valutazione del rischio, ai sensi del Documento tecnico INAIL di cui al punto 4 dell’introduzione, perviene ad un risultato analogo.
Secondo tale documento, il rischio di contagio per i lavoratori incaricati delle operazioni tecniche è influenzato dalle seguenti tre variabili:
1. Esposizione: probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (probabilità media nel caso di specie);
2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità (nello scenario pre-COVID si può ipotizzare un lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo, quindi un rischio medio-alto);
3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (fattore rilevante nel caso di specie, quantificabile in un incremento del 15%).
[...Segue in allegato]
Fonte: MIT
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