Piano di emergenza COVID-19
ID 10822 | Rev. 1.1 del 25.04.2021 / Piano in formato .doc/pdf in allegato
Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del Protocollo d’Intesa tra il Governo e i Sindacati del 06 aprile 2021 che integra il Protocollo del 14 marzo 2020, già integrato dal Protocollo del 24 marzo 2020.
Il Piano di Emergenza COVID-19 (in formato .doc/pdf), illustra l’organizzazione e le azioni da adottare qualora si presentassero, per il proprio personale, situazioni di emergenza contagio dal virus SARS-CoV-2.
Aggiornamento definizione di contatto stretto
Il presente piano ha il duplice scopo di:
- garantire l’intervento delle autorità competenti;
- nonché, il contenimento ed il contrasto alla diffusione del COVID-19 al fine della necessità primaria della tutela della salute pubblica.
Il presente Piano di Emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori e di tutti coloro che accedono in azienda.
Adeguate informazioni dovranno essere fornite al personale di imprese esterne affinché essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza, con particolare riferimento alle misure igieniche e comportamentali per le malattie a diffusione respiratorie.
All’atto dell’assunzione di nuovo personale, questo sarà opportunamente informato sull’esistenza e sui contenuti del presente Piano e comunque sulle procedure di emergenza da adottare.
Il presente Piano deve essere conservato con cura e diligenza. E’ fatto obbligo a chi ne preleva copia dal luogo dove viene conservato di utilizzarlo con cura e restituirlo dopo la consultazione.
Il presente Piano di Emergenza Generale deve essere tempestivamente aggiornato ogni qualvolta ci fossero significative variazioni.
Riferimenti normativi
Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
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Caso sintomatico in azienda
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. - Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
- L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.
L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
La corretta procedura viene di seguito presentata.
1. Un lavoratore o fornitore o altro personale esterno, presente in azienda, presenta i sintomi da SARS-CoV-2.
2. L’interessato avverte l’ufficio del personale oppure un Addetto al Primo Soccorso che a loro volta informano dell’accaduto il Responsabile dell’Emergenza (R.S.P.P.) o un suo delegato.
3. Il Responsabile dell’Emergenza informa immediatamente il datore di lavoro, ed in loro assenza le persone specificatamente delegate, dell’accaduto.
4. Un Addetto al Primo Soccorso, munito di mascherina e guanti (presenti nella cassetta di Primo Soccorso):
- ne fornisce una al lavoratore;
- allontana i presenti;
- gli indica di recarsi in un luogo isolato e chiuso all’utenza.
5. Il datore di lavoro informa le Autorità Competenti e il Medico Competente.
Le informazioni da fornire alle Autorità Competenti sono:
- estremi dell’evento
- tipo ed entità del rischio indotto all’esterno
- necessità di invio di determinati soccorsi
- luogo
- nome e funzione interna di chi sta chiamando
- circostanze dell’evento
6. Le Autorità Competenti all’arrivo adottano le misure necessarie al contenimento del contagio, attivando i protocolli stabiliti.
7. Il Responsabile dell’Emergenza, in accordo con il datore di lavoro:
- isola la zona;
- si attiva con gli uffici competenti per la sanificazione delle aree coinvolte (*)
- prende ogni altra decisione conseguente
(*) La circolare n. 5443 Ministero della Salute del 22.02.2020 [...segue allegato]
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Schema 1 - Flow-chart Gestione caso sintomatico COVID-19 in azienda
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Allegati infografici
Immagine 1 – Numero di pubblica utilità
Immagine 2 - Numero emergenza sanitaria
...segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.1 2021
©PDF/DOC Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.1 | 25.04.2021 | Agg. definizione di contatto stretto | Certifico Srl |
1.0 | 23.04.2021 |
Aggiornamenti normativi: Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021 Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 |
Certifico Srl |
0.0 | 20.05.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati:
Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020
Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08
DVR Rischio COVID-19
COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace