Decreto 29 aprile 2020
Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali.
(GU Serie Generale n.121 del 12-05-2020)
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Decreta:
Art. 1. Criteri minimi nazionali
1. I criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui all’art. 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sono individuati:
a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza).
2. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
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