DM gestione sicurezza antincendio luoghi lavoro: Trasmesso Commissione europea
ID 10324 | Update 25.09.2021 / Bozze trasmesse 25 Febbraio 2021 allegate
Pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo Decreto controllo PI
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.230 del 25.09.2021)
Entrata in vigore: 25.09.2022
In allegato bozze di DM (nr.3) riguardanti i criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro trasmessi il 24 e 25 febbraio 2021 alla CE di modo che quest’ultima, entro il 25 e il 26 maggio 2021, possa esaminare i testi notificati e verificare la loro conformità al diritto europeo.
Vedi anche l'analisi dei 3 decreti anticipata il 14.10.2020
Struttura ed analisi dei 3 decreti previsti
L’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede l’adozione di uno o più DM nei quali sono definiti:
Art. 46. Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione1.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
Decreto minicodice
1. Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Lo schema di Decreto stabilisce i criteri generali per individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. Esso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
L’Allegato I allo schema di Decreto reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
In particolare, l’Allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Ai fini dell’applicazione dell’allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a. con affollamento complessivo ≤100 occupanti;
b. con superficie lorda complessiva ≤1000 m2;
c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Decreto controlli
2. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
La bozza di DM stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
L’Allegato I specifica i criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antiincendio, mentre l’Allegato II è relativo alla qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Decreto GSA
3. Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Lo schema di Decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e per le attività di cui al D. Leg.vo 26/06/2015, n. 105, le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello schema di Decreto.
L’allegato I specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, l’Allegato II specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, l’Allegato III riguarda i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, l’Allegato IV è relativo all’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, l’Allegato V riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Saranno tre i Decreti che andranno a sostituire il DM 10 marzo 1998, secondo quanto previsto dall'46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l'iter di sviluppo è iniziato a fine anno 2019 con la costituzione di un tavolo tecnico ad hoc cui hanno partecipato Dirigenti e Funzionari della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, che ha esaminato quanto previsto dall'Art. 46, superando la precedente bozza di tipo prescrittivo (2018), ed iniziando l'iter per 3 decreti, nei quali sono presenti anche elementi di tipo FSE.
Vedi anche l'analisi dei 3 decreti anticipata il 14.10.2020
In allegato bozza Decreto Ministero dell'Interno che stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio e si applica attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il DM andrà ad abrogare l’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.
...
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettere a punto 4 e b del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività industriali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 2 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I, II che costituiscono parte integrante al presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Nel piano di emergenza sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Art. 3 Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Art. 4 Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati “addetti al servizio antincendio”, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 34 del medesimo decreto.
2. I lavoratori designati devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Art. 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le attività di cui all’allegato IV, è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale sia comprovata da apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
4. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della Difesa “addetto al servizio antincendio” può assolvere l’obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti o le scuole della propria Amministrazione.
5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all’articolo 6, oppure avvalendosi di lavoratoriì dell’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
Art. 6 Requisiti dei docenti
1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio devono possedere i requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto per i corsi di tipo A;
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2011 e frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 139 del 2006, secondo le modalità definite all’allegato V per corsi di tipo B;
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2011;
d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. I docenti della sola parte pratica devono possedere, almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n.139 del 2006, secondo le modalità definite all’allegato V per corsi di tipo C;
c) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
5. I docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
6. I docenti dovranno fornire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. I corsi di cui all’articolo 5, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, l’obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio decorre dalla data della formazione o dell’ultimo aggiornamento svolto. Nei casi in cui la formazione o l’ultimo aggiornamento sia stato erogato da più di 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.
Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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ALLEGATO I - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
ALLEGATO II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
ALLEGATO III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
ALLEGATO IV IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
ALLEGATO V - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
[...] Segue in allegato
Vedi anche:
Vedi struttura ed analisi dei 3 decreti previsti
...
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