Check list autovalutazione Sistema Gestione Salute e Sicurezza Lavoro SGSSL Micromprese
L’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nel Luogo di Lavoro (SGSL) è lo strumento privilegiato per permettere alle aziende di creare un sistema organizzativo efficace nella gestione della salute e sicurezza e capace di realizzare miglioramenti. L’applicazione del modello di SGSL ad aziende fino a 10 dipendenti, tuttavia, richiede una semplificazione, che attiene all’ambito del linguaggio, dei modelli organizzativi di riferimento e all’adozione di criteri di priorità, che evidenzino i requisiti più importanti (essenziali) da quelli meno importanti. L’adozione di criteri di priorità è strettamente correlata ad una pesatura degli stessi, attraverso criteri più o meno espliciti.
A tale proposito si possono considerare:
− i criteri della valutazione semplificata per le aziende fino a 10 dipendenti (cfr. art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008),
− il sistema sanzionatorio relativo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
− i processi individuati come prioritari dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008. Gli obiettivi connessi con la definizione di una griglia di autovalutazione del sistema di gestione della salute e sicurezza di piccole/piccolissime imprese, aventi meno di dieci addetti, sono:
a) promuovere i sistemi di gestione della sicurezza, con il duplice scopo di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nelle aziende e di estendere i concetti del miglioramento continuo alla gestione dei processi per la salute e sicurezza, come componente integrante della gestione aziendale;
b) facilitare l’applicazione delle linee guida (Linee Guida UNI-INAIL) sui SGSL di imprese fino a 10 addetti, attraverso l’individuazione e la messa a punto di strumenti operativi di semplice applicazione;
c) far conoscere la norma a chi può applicarla, evidenziandone gli elementi essenziali, per quanto contenute possano essere le dimensioni dell’impresa;
d) far comprendere al datore di lavoro il grado di adeguatezza della propria impresa rispetto ai requisiti dei sistemi di gestione della salute e sicurezza;
e) rendere disponibile, in fase di riesame del sistema, un valido strumento operativo per tenere “sotto controllo” il sistema stesso.
Le check - list sono rivolte prevalentemente ai soggetti che vogliono eseguire l’autovalutazione/valutazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza di piccole/piccolissime imprese, aventi fino a 10 dipendenti.
In tali realtà, molto spesso i compiti del RSPP sono svolti dal datore di lavoro stesso.
Le check – list realizzate si riferiscono prioritariamente ai requisiti relativi a processi e “oggetti organizzativi” del sistema di gestione della salute e sicurezza, previsti dalle Linee Guida UNI INAIL, avendo comunque come ulteriore riferimento la Norma OHSAS 18001:2007, e i requisiti a cui si fa riferimento nell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Sono state, inoltre, redatte secondo criteri di semplicità, praticità, accessibilità con riferimento al target dei fruitori delle check – list stesse.
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Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione(1)
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
(1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 11 luglio 2011, Prot. 15 / VI / 0015816 / MA001.A001 - Modello di organizzazione e gestione ex art. 30
...segue in allegato
ITACA 2012
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