Vademecum Imballaggi e rifiuti di imballaggio / Rev. 2.0 del 05.03.2022
ID 10130 | 05.03.2022 / In allegato Vademecum Rev. 2.0 2022
Il presente vademecum illustra, anche con il supporto di immagini, la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, così come disciplinata dalla Direttiva 94/62/CE (recepita in IT dal D.Lgs 152/2006 - TUA).
Legge 25 febbraio 2022 n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2022
- D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- Circolare MITE n. 52445 del 17 Maggio 2021 - D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il Vademecum risulta essere così strutturato:
Premessa
1. Recepimento IT: TUA
2. Campo di applicazione e definizioni
3. Tipi di imballaggio
4. Responsabilità e doveri
5. La Prevenzione nel settore degli imballaggi (Packaging Prevention): politiche e misure
6. Requisiti essenziali per gli imballaggi
7. I requisiti essenziali previsti dall'allegato II alla Direttiva 94/62/CE
8. Altri requisiti essenziali sono previsti dalla Direttiva 94/62/CE
9. Norme tecniche armonizzate
10. Etichettatura ambientale del packaging
Fonti
Excursus
La Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. agg., armonizza le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
A tal fine la direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:
- la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
- il riutilizzo degli imballaggi;
- il recupero entro il 31.12.2008 del 60% in peso dei rifiuti di imballaggio;
- il riciclo entro il 31.12.2008 almeno del 55% fino ad un massimo dell’80% in peso dei rifiuti di imballaggio;
- il raggiungimento:
- entro il 31.12.2008 dei seguenti obiettivi di riciclo in peso dei materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% di vetro, 60% di carta, 50% di metalli, 22,5% di plastica;
- entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
- entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 50 % per la plastica; 25 % per il legno; 70 % per i metalli ferrosi; 50 % per l’alluminio; 70 % per il vetro; 75 % per la carta e il cartone;
- entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
- entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 55 % per la plastica; 30 % per il legno; 80 % per i metalli ferrosi; 60 % per l’alluminio; 75 % per il vetro; 85 % per la carta e il cartone.
- la limitazione a 100 ppm in peso dei livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballaggi.
In particolare tali misure consistono in:
a) consentire l’immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;
b) elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio;
c) garantire l’introduzione di sistemi di:
I. restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
II. reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.
Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni legislative di recepimento interno della Direttiva 94/62/CE, gli Stati Membri, ma non solo, hanno introdotto Sistemi (volontari o obbligatori) di gestione degli imballaggi (restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero) che, con differenti modalità e ambiti di applicazione, operano per conto delle imprese aderenti (soggetti obbligati ai sensi della Direttiva 94/62/CE) sulla base dei seguenti principi: “responsabilità del produttore” e “chi inquina paga”.
La Direttiva suddetta infatti considera “essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio “chi inquina paga” accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale” (condivisa).
Inoltre nell’ambito delle misure preventive, la suddetta direttiva prevede che gli Stati Membri possano adottare “progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione”.
Figura n. 1 – Campo di applicazione
La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ovvero il 31.12.1994, ed in particolare a livello europeo:
- dal 1 luglio 1996 (art. 22, §1 Dir. 94/62/CE) vige per gli Stati membri la presunzione di conformità ai requisiti essenziali;
- dal 1 gennaio 1998 (art. 9, §1 Dir. 94/62/CE) gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva compresi quelli dell’allegato II;
- dal 13 luglio 2001 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti i requisiti essenziali per quegli imballaggi dichiarati conformi alle norme tecniche armonizzate EN 13428 e EN 13432, mentre dal 20 febbraio 2005 anche alle norme tecniche armonizzate EN 13427, EN 13429, EN 13430, EN 13431.
- Regolamento (CE) N. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GU n. L 284 del 31/10/2003 pag. 0001 - 0053)
- Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo (GU n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0026 - 0032)
- Direttiva 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L70/17 dle 16.3.2005)
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda (GU 87/109 del 31.3.2009)
- Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Gu L 37/10 dell'8.2.2013)
- Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115/11 del 6.5.2015)
- Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica
Recepimento IT: TUA
In Italia la direttiva imballaggi è attuata dal D.lgs. 152/2006 - Parte Quarta.
Il TUA ha recepito con il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 (in GU n.226 del 11.09.2020) la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Titolo II Gestione degli imballaggi
Art. 217 (Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti,” e dopo le parole: “dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,” sono aggiunte le seguenti: ”, nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 1994/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell’ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
3 -bis. In attuazione dell’art. 18 della direttiva 1994/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo, è garantita l’immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 1994/62/CE.
Campo di applicazione e definizioni
“Imballaggio”: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione
Anche tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi
Per “rifiuto di imballaggio” si intende ogni imballaggio o materiale di imballaggio di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione, dove il detentore è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
[...]
Tipi di imballaggio
Immagine 1 – Tipi di imballaggio
“imballaggio per la vendita o imballaggio primario”, ovvero imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore
“imballaggio multiplo o imballaggio secondario”, ovvero imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all‘utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
“imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”, ovvero imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.
La definizione di “imballaggio” è basata anche sui seguenti criteri riportati nella Direttiva 2013/2/CE:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme (es. scatole per dolci, bottiglie di vetro per iniettabili, ecc);
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio (es. sacchetti o borse di carta o di plastica);
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme (es. etichette fissate o apposte sul prodotto)
[...]
Responsabilità e doveri
Per tutti i prodotti l’attenzione del legislatore si è andata focalizzando sull’intero ciclo di vita del bene: non solo sulla produzione, la distribuzione e il consumo del bene, ma anche sul fine del prodotto (post consumo)
Figura n. 2 – Ciclo di vita del prodotto
In un’ottica di sviluppo sostenibile è definita nella legislazione italiana (D.lgs. 152/06) ed europea, una scala gerarchica delle attività relative alla sostenibilità ambientale
Figura n. 3 - Gerarchia nella gestione dei rifiuti
I termini menzionati hanno un preciso e dichiarato significato:
- Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
- Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari.
- Prevenzione: misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.
- Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile.
- Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
...
Norme tecniche armonizzate
I riferimenti delle norme tecniche relative a requisiti essenziali di cui alla Direttiva 94/62/CE sono stati pubblicati con la Decisione 2001/524/CE pubblicata su G.U. L 190/2001 il 12 luglio 2001 e da ultimo con la Comunicazione 2005/C 44/13 pubblicata su G.U. C 44/2005 il 19 febbraio 2005.
EN 13427:2004 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
EN 13428:2004 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte
EN 13429:2004 Imballaggi - Riutilizzo
EN 13430:2004 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
EN 13431:2004 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
EN 13432:2000 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi
Etichettatura ambientale del packaging
L’art. 3 comma 3, lettera c) del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D.lgs 152/2006 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Articolo 219 co. 5 e 5.1 del D.lgs 152/2006
5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, aveva disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".
La Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (conversione / decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228), ha conseguentemente disposto che all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 »;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023 ».
2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.»
[...]
Si riportano di seguito gli allegati della Decisione 97/129/CE
[...]
Il sistema di identificazione della tipologia del materiale è, ad oggi, di fatto l’unico requisito richiamato nella legge.
In ogni caso l’indicazione del materiale rimane comunque volontaria: qualora però si decida di procedere in tal senso, il riferimento obbligatorio per la modalità è la decisione 97/129/CE.
Non sussistono altri riferimenti legislativi comunitari cogenti circa l’etichettatura ambientale degli imballaggi, ma vi possono essere disposizioni nazionali che impongono l’identificazione dei materiali di imballaggio ai sensi della Decisione 97/129/CE.
Quindi, in ogni caso, anche se non vi è l’obbligo di emettere una dichiarazione su tale aspetto, si deve comunque verificarne la conformità.
In generale, ai fini di una corretta gestione post consumo degli imballaggi lungo tutta la filiera dal produttore al consumatore, è possibile che sul packaging venga indicato:
- le modalità di raccolta
- le indicazioni sulle modalità di recupero: riciclo meccanico, riciclo organico
- l’appartenenza ad un sistema di riutilizzo o recupero
Vi sono anche altre tipologie di etichette ambientali, dette anche marchi ecologici, che vengono applicate su un prodotto o su un servizio e forniscono informazioni sulle sue prestazioni ambientali. L’introduzione di sistemi di certificazione ecologica è stata individuata come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale europea (dal Sesto Programma Comunitario di Azione per l'ambiente, denominato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", 2002-2012), al fine di aiutare il consumatore ad orientarsi nella scelta di prodotti più ecologici e contemporaneamente di dare nuovi impulsi al mercato.
Trattasi di marchi di tipo volontario, dove i fabbricanti, gli importatori o i distributori possono decidere se aderire o no al sistema di etichettatura, previa verifica che i propri prodotti, o servizi, possiedano i requisiti previsti dallo specifico sistema.
I sistemi di etichettatura volontari sono definiti dalle norme UNI EN ISO 14020 in cui se ne distinguono tre tipi:
Etichette Ambientali di Tipo I (ISO 14024)
E' un'etichetta indirizzata all'utilizzatore finale, detta del tipo B2C (Business to Consumer).
Queste etichette sono basate su un sistema che considera diversi criteri in modo da poter valutare l'intero ciclo di vita di un prodotto.
Per ottenere questo tipo di etichetta è necessaria la certificazione di un ente terzo e indipendente che certifica l'applicazione dei criteri previsti dalla norma, diversi a seconda della categoria a cui appartiene il prodotto.
Tali etichette hanno lo scopo di dare indicazione ai consumatori finali delle migliori prestazioni ambientali di un prodotto facente parte di una particolare categoria.
Un esempio molto diffuso di Etichetta di Tipo I, in quanto adottato dall'Unione Europea dal 1992, è l'European Ecolabel il cui marchio è rappresentato da una margherita. L’Ecolabel è un’etichetta ambientale che ne certifica l’eccellenza ambientale lungo il ciclo di vita, in base ai requisiti fissati dal Regolamento CE n. 66/2010, mantenendo elevati standard prestazionali.
Etichette Ambientali di Tipo II (ISO 14021)
Le etichette di Tipo II sono delle auto-dichiarazioni ambientali che possono essere sia B2C, ovvero destinate ai consumatori finali, che B2B, ovvero destinate ad altre figure all'interno della filiera produttiva.
Queste auto-dichiarazioni fornite dai produttori, riguardano le caratteristiche ecologiche del prodotto e devono essere accurate e verificabili. Per questo motivo viene richiesto l'utilizzo di metodologie provate su basi scientifiche, che consentano di ottenere risultati attendibili e riproducibili. Tali auto-dichiarazioni, in genere, si riferiscono a un singolo aspetto del ciclo di vita dei materiali e gli aspetti che possono essere presi in considerazione sono, per esempio la percentuale di materiale riciclato contenuto nel prodotto, la biodegradabilità e compostabilità del prodotto, l'assenza di sostanze tossiche o dannose per l'ambiente ecc...
Dal momento che queste etichette si basano su auto-dichiarazioni, non è prevista la certificazione da parte di un organismo indipendente, ma solo il rispetto delle modalità di diffusione e dei requisiti relativi ai contenuti dell'informazione.
Un esempio di etichetta di Tipo II è il marchio adottato per i materiali riciclabili, che può indicare che il prodotto è fatto di materiale riciclato (se è riportato anche un valore percentuale all'interno del simbolo) oppure che il prodotto può essere riciclato.
Etichette Ambientali di Tipo III (ISO 14025)
Etichette di Tipo III sono le cosiddette "Dichiarazioni Ambientali di Prodotto" (EPD) che riportano le informazioni relative a un prodotto sulla base di parametri prestabiliti.
E' un'etichetta del tipo B2B perché fornisce indicazioni sui prodotti e i servizi lungo la filiera produttiva e consiste in una scheda di prodotto relativa ai potenziali impatti ambientali riferiti all'intero ciclo di vita.
...segue in allegato
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