Decreto 30 giugno 2011
Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.
(GU n. 169 del 22-7-2011)
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Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le prescrizioni tecniche e le precauzioni da osservarsi durante le operazioni di rifornimento di carburante agli aeromobili ad ala fi ssa, senza o con passeggeri a bordo oppure in fase di imbarco e sbarco, negli aeroporti nei quali si svolge traffi co aereo commerciale con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5.700 kg o con 10 o più posti passeggeri e certificati in accordo al regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, di seguito denominato regolamento ENAC.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche:
a) alle operazioni di aspirazione di carburante dai serbatoi degli aeromobili;
b) negli aeroporti di cui al comma 1 dove il servizio antincendio non è assicurato direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L’ambito di attività, le responsabilità e le azioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni di rifornimento di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dal «Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti» dell’ENAC.
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Il presente Decreto ha abrogato il: Decreto 30 giugno 2011
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