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Bozza Dlgs fanghi di depurazione al 05.02.2020

Bozza Dlgs fanghi di depurazione

Bozza Dlgs fanghi di depurazione al 05.02.2020

MATTM, 05 Febbraio 2020

Disciplina della gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

La direttiva 86/278/CEE che disciplina l’utilizzo agricolo dei fanghi di depurazione delle acque reflue è divenuta obsoleta, tuttavia la recente revisione delle direttive rifiuti operata all’interno del piano di azione sull’economia circolare non ne ha previsto la modifica. Negli anni intercorsi dalla sua emanazione gli Stati Membri hanno provveduto a modificare più volte le relative normative nazionali sui fanghi di depurazione delle acque reflue al fine di adeguarle alle nuove conoscenze in tema di inquinanti disciplinando al contempo le modalità di utilizzo, i trattamenti o l’eventuale cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi.

In Italia si assiste ad una situazione variegata su base regionale delle discipline applicabili. Infatti alcune regioni hanno vietato l’utilizzo dei fanghi, mentre altre ne hanno disciplinato in maniera restrittiva l’utilizzo. I relativi valori limite, nonché prescrizioni di utilizzo cambiano quindi a seconda del contesto territoriale regionale.

A livello nazionale si è tentato più volte di introdurre modifiche al decreto legislativo 99/92 di recepimento della predetta direttiva, tuttavia la possibilità di modificare solamente gli allegati rendeva la revisione inadeguata a soddisfare le esigenze del settore.

Nel contempo numerose problematiche si sono sovrapposte concorrendo a determinare situazioni di crisi nell’intero comparto, creando emergenze gestionali che hanno fatto lievitare i costi di gestione anche di 3 volte.

Ai fini quindi del raggiungimento degli obiettivi imposti dalla nuova direttiva 850/2018 relativa alle discariche di rifiuti, che modifica la direttiva 1999/31/CE ed in particolare gli obblighi di riduzione del conferimento in discarica di tutti i rifiuti recuperabili e riciclabili di cui all’articolo 1, punto 4) lettera c) della predetta direttiva si è resa indispensabile la abrogazione del decreto legislativo 99/92 e la sua riformulazione completa che potesse allo stesso tempo:

- ampliarne il campo di applicazione dal mero utilizzo agricolo a tutte le possibili forme di gestione;
- chiarire le connessioni con la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto nei casi in cui i fanghi siano utilizzati per la preparazione di taluni prodotti fertilizzanti ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo 75/2010;
- adeguarsi alla disciplina relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole di cui alla direttiva 91/676/CEE relativa, nonché a quella concernente il trattamento delle acque reflue urbane di cui alla Direttiva 91/271/CEE;
- soddisfare i nuovi requisiti relativi all’armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente di cui al nuovo regolamento 2019/1010;
- superare le criticità interpretative generate dalle numerose sentenze susseguitesi negli anni recenti relativamente all’applicabilità della normativa delle bonifiche anche ai fanghi di depurazione delle acque reflue e ad altre sostanze;
- essere coerente con i nuovi valori limite individuati per le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento di cui al Decreto 46/2019, concernente gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente;
- conferire strategicità al recupero sul suolo dei fanghi al fine di preservare la risorsa suolo, migliorarne il tenore di sostanza organica e di nutrienti, contrastare la desertificazione, l’utilizzo di risorse idriche ed il ricorso a fertilizzanti di origine minerale;
- dare garanzia di un utilizzo sicuro e privo di impatti per la salute e per l’ambiente attraverso anche l’adeguamento alle conoscenze scientifiche dei valori limite di concentrazione di taluni parametri già riportati nel decreto legislativo 99/92 e l’inserimento di nuovi parametri tenuto conto del loro effetto sull’ambiente e sulla catena alimentare.

Articolato Bozza Dlgs fanghi di depurazione al 05.02.2020

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Ambito di applicazione e principi generali
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Obblighi dei produttori
Articolo 5 Competenze dello Stato
Articolo 6 Competenze delle Regioni
Articolo 7 Competenze delle Province
Articolo 8 Competenze di Ispra
TITOLO II UTILIZZO DEL FOSFORO DA RECUPERO
Articolo 9 Cessazione della qualifica di rifiuto dei composti a base di fosforo ottenuti dal trattamento delle acque reflue o dei fanghi
Articolo 10 Cessazione della qualifica di rifiuto dei composti a base di
fosforo estratti dalle ceneri dell’incenerimento dei fanghi
Articolo 11 Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione del campione
Articolo 12 Sistema di gestione ambientale
TITOLO III UTILIZZO PER LA PREPARAZIONE DI FERTILIZZANTI
Articolo 13 Cessazione della qualifica di rifiuto degli ammendanti ottenuti dai fanghi
Articolo 14 Cessazione della qualifica di rifiuto dei correttivi ottenuti dai fanghi
TITOLO IV UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI
Articolo 15 Disposizioni generali
Articolo 16 Divieti
Articolo 17 Autorizzazione e condizioni per l’utilizzo
Articolo 18 Competenze delle Regioni
TITOLO V UTILIZZO IN RIPRISTINI AMBIENTALI
Articolo 19 Disposizioni generali
Articolo 20 Competenze delle Regioni
TITOLO VI ALTRE FORME DI GESTIONE DEI FANGHI
Articolo 21 Disposizioni generali
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 22 Registro di produzione e utilizzazione
Articolo 23 Sanzioni
Articolo 24 Modifiche al decreto
Articolo 25 Disposizioni transitorie
Articolo 26 Abrogazioni e modifiche
ALLEGATO 1 ANALISI DEI FANGHI
ALLEGATO 2 FOSFORO DA RECUPERO
ALLEGATO 3 ELENCO DEI FANGHI E DEI RIFIUTI EVENTUALMENTE TRATTATI IN CODIGESTIONE.
ALLEGATO 4 CARATTERISTICHE DEI FANGHI
ALLEGATO 5 Cadenza analisi di conformità dei fanghi
ALLEGATO 6 CRITERI PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEI FANGHI
ALLEGATO 7 QUALITA’ DEI TERRENI
ALLEGATO 8 QUANTITA’ MASSIME AMMISSIBILI DI FANGHI PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
ALLEGATO 9 TRATTAMENTI DEI FANGHI

________

Articolo 1 Finalità

1. Il presente decreto disciplina la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, avendo cura di prevenire effetti nocivi sul suolo, sul sottosuolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone il corretto utilizzo e valorizzazione riducendo così l’uso di sostanze vergini e minimizzando il ricorso allo smaltimento in discarica, in un’ottica di economia circolare.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il presente decreto disciplina in particolare:
a) l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue;
b) l’utilizzo di fanghi per la produzione di prodotti fertilizzanti che hanno cessato di essere considerati rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) l’utilizzo di fanghi per la produzione di composti a base di Fosforo che hanno cessato di essere considerati rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) l’utilizzazione in operazioni di recupero di materia o di energia dei fanghi di depurazione delle acque reflue e altre forme di gestione degli stessi.

Articolo 2 Ambito di applicazione e principi generali

1.Il presente decreto si applica ai fanghi prodotti dalla depurazione e dal trattamento delle acque reflue, definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) ed alle modalità di gestione definite dal presente decreto.
2. I fanghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) contengono sostanza organica e micro e meso elementi fondamentali per mantenere, migliorare o ripristinare la fertilità dei suoli, pertanto, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fanghi con le migliori caratteristiche qualitative sono prioritariamente destinati all’utilizzo agricolo.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) fanghi: i rifiuti trattati e non trattati derivanti:
i. dai processi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all’articolo 74, comma 1, lett. i), delle acque reflue assimilate di cui all’articolo 101 commi 7 e 7-bis, dei rifiuti di cui all’articolo 110 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei rifiuti dalle fosse settiche e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche di cui all’articolo 74, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di depuratori civili o consortili che trattano anche acque industriali, o da attività produttive, e non esclusivamente acque reflue urbane vige il concetto di prevalenza;
ii. dai processi di depurazione delle acque reflue industriali di cui all’articolo 74, comma 1, lett. h) della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
iii. dai processi di co-digestione dei reflui di cui alla lettera i, ii, e di rifiuti organici individuati nell’allegato 3 parte B laddove l’apporto complessivo di rifiuti urbani sia inferiore al 50% su base secca del totale dell’input all’impianto.
b) agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché‚ attività connesse al settore zootecnico;
c) industria agroalimentare/agroindustriale: qualsiasi attività industriale finalizzata alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l’agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all’alimentazione degli animali destinati al consumo umano;
d) utilizzo: il recupero dei fanghi o di alcune sostanze in essi presenti, effettuato sui suoli o nei suoli al fine di migliorarne la fertilità o in qualunque altra attività disciplinata dal presente decreto finalizzata a promuovere l’efficienza dell’uso delle risorse;
e) fango trattato: fango che ha subito processi di trattamento idonei a garantirne l’utilizzo in sicurezza per la salute umana e per l’ambiente riducendo in maniera rilevante i disturbi per effetto di diffusione di aerosol e odori molesti. I trattamenti idonei sono individuati nell’allegato 9 al presente decreto;
f) produttore iniziale: il soggetto che produce fanghi di cui alla lettera a) del presente decreto;
g) nuovo produttore: il soggetto autorizzato che effettua operazioni di trattamento sui fanghi di cui alla lettera a);
h) utilizzatore: il soggetto che utilizza o intende utilizzare, i fanghi ai sensi dei titoli III, IV e V del presente decreto. Il soggetto utilizzatore può essere il produttore iniziale, il nuovo produttore o il titolare dell’impresa agricola.

Articolo 4 Obblighi dei produttori

1. I produttori iniziali di fanghi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) punto i, provvedono a mettere in atto, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, sistemi e tecnologie volti, a parità di efficacia depurativa, alla riduzione della produzione specifica di fanghi e al miglioramento della qualità del fango prodotto promuovendone l’utilizzo agricolo laddove possibile.
2. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) punto i, provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lettera c) e dell’art. 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi l’incenerimento e l’essiccamento.
3. I produttori iniziali di fanghi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) provvedono a mettere in atto, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, sistemi di recupero del fosforo integrati alla filiera di trattamento delle acque reflue o dei fanghi, incluso il recupero dalle ceneri dall’incenerimento dei fanghi. Tali sistemi di recupero del fosforo possono essere messi in atto direttamente dal produttore iniziale o esso può avvalersi di terzi. Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti e gli impianti a servizio dell’agroindustria che trattano carichi di massa di fosforo superiori a 10 tonnellate l’anno effettuano, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, una valutazione della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica della realizzazione dei sistemi di recupero e riciclaggio del fosforo e la inviano alla regione territorialmente competente, informando anche la Piattaforma Italiana del Fosforo.
5.I produttori iniziali e i nuovi produttori di fanghi comunicano attraverso il formulario di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche il dato relativo alla sostanza secca. Nei formulari di identificazione riferiti al trasporto dei fanghi per l'utilizzazione agronomica di cui al titolo IV è riportato, nello spazio annotazioni, il numero identificativo della corrispondente notifica effettuata nel sistema informatizzato di cui all’articolo 22.
8. I produttori iniziali di fanghi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente decreto, effettuano una caratterizzazione di base degli stessi al fine di determinare le concentrazioni dei parametri indicati nell’allegato 1 parte A, secondo le metodiche analitiche indicate nella parte B. I produttori iniziali di fanghi ripetono nuovamente la caratterizzazione di base ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità e quantità delle acque trattate e comunque non oltre cinque anni dalla prima caratterizzazione.
9. I produttori iniziali di fanghi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) comunicano, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli esiti della caratterizzazione di base al registro di cui all’articolo 22.
10. I produttori iniziali e i nuovi produttori di fanghi comunicano al registro di produzione e utilizzazione di cui all’articolo 22 le informazioni richieste relative alla quantità dei fanghi prodotti, secondo le tempistiche stabilite dal registro stesso.
11. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le analisi sono effettuate da laboratori pubblici o privati accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025. Le analisi sono effettuate secondo le metodiche indicate nell’allegato 1 da laboratori accreditati per tale metodologia analitica.

[...]

Articolo 10 Cessazione della qualifica di rifiuto dei composti a base di fosforo estratti dalle ceneri dell’incenerimento dei fanghi

1.I composti a base di Fosforo prodotti dal trattamento delle ceneri ottenute dall’incenerimento dei fanghi di cui all’articolo 3, comma 1 lettera a) cessano di essere considerati rifiuto allorché, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono ottenuti dal trattamento di ceneri derivanti dalla combustione eco-combustione dei fanghi che non possono essere destinati agli utilizzi sul suolo per caratteristiche qualitative o per condizioni tecnico-logistiche ai sensi dei successivi titoli III e IV e V, eventualmente addizionati con biomasse vergini o dalla e altri rifiuti a matrice organica;
b) sono utilizzabili per gli scopi specifici di cui all’allegato 2 parte A;
c) soddisfano i criteri di qualità cui all’allegato 2, parte B;
d) sono conformi alle specifiche riportate nell’allegato 2 parte C;

...

Articolo 13 Cessazione della qualifica di rifiuto degli ammendanti ottenuti dai fanghi

1. Gli ammendanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 75/2010, ottenuti dal trattamento dei fanghi, cessano di essere considerati rifiuto allorché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i fanghi utilizzati per la preparazione degli ammendanti sono esclusivamente quelli elencati nell’allegato 3 e derivanti:
i. dai processi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all’articolo 74, comma 1, lett. i), delle acque reflue assimilate di cui all’articolo 101 commi 7 e 7-bis, dei rifiuti di cui all’articolo 110 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei rifiuti dalle fosse settiche e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche di cui all’articolo 74, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di depuratori civili o consortili che trattano anche acque industriali, o da attività produttive, e non esclusivamente acque reflue urbane vige il concetto di prevalenza;
ii. dai processi di depurazione delle acque reflue industriali di cui all’articolo 74, comma 1, lett. h) della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non contengono contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato V alla parte terza del predetto decreto legislativo, ad esclusione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto e fosforo e non contengono sostanze pericolose e sostanze prioritarie in concentrazioni superiori a quelle fissate dalla disciplina sulle acque e dalla Direttiva 2013/39 e s.m.i.;
iii. dai processi di co-digestione dei reflui di cui alla lettera i, ii, e di rifiuti organici individuati nell’allegato 3 parte B, laddove l’apporto complessivo di rifiuti urbani sia inferiore al 50% su base secca del totale dell’input all’impianto.
c) i fanghi ammessi all’utilizzo per la preparazione degli ammendanti sono esclusivamente quelli che rispettano, eventualmente anche previo idoneo trattamento di rimozione dei contaminanti, le caratteristiche di qualità individuate nell’allegato 4.
d) ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di qualità di cui al punto c), i fanghi destinati all’utilizzo per la preparazione degli ammendanti sono analizzati secondo le metodologie riportate nell’allegato 1 e le cadenze riportate nell’allegato 5.
e) i fanghi sono trattati, unitamente ai rifiuti organici provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata ed alle altre frazioni previste dall’allegato 2 al d. Lgs 75/2010, in impianti di riciclaggio quali il compostaggio e la digestione anaerobica;
f) i fanghi in ingresso agli impianti di compostaggio presentano un tenore di sostanza secca non inferiore al 20%;
g) dal processo sia ottenuto un ammendante compostato conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 in tema di fertilizzanti;
h) l’impianto di produzione dell’ammendante rispetta, oltre alle prescrizioni, ove applicabili, di cui alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul trattamento dei rifiuti, i requisiti tecnici di processo relativi agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti organici stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
i) l’impianto di produzione dell’ammendante è autorizzato ai sensi della vigente disciplina in materia di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, qualora applicabile, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’operazione di produzione dell’ammendante consiste in una operazione di riciclaggio individuata con il codice R3 dell’Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
l) la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei fanghi avviene secondo i criteri riportati nell’allegato 6.

Articolo 14 Cessazione della qualifica di rifiuto dei correttivi ottenuti dai fanghi

1. I correttivi di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ottenuti dal trattamento di fanghi, cessano di essere considerati rifiuto allorché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i fanghi utilizzati per la preparazione dei correttivi sono esclusivamente quelli elencati nell’allegato 3 e derivanti:
i. dai processi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all’articolo 74, comma 1, lett. i), delle acque reflue assimilate di cui all’articolo 101 commi 7 e 7-bis, dei rifiuti di cui all’articolo 110 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei rifiuti dalle fosse settiche e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche di cui all’articolo 74, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di depuratori civili o consortili che trattano anche acque industriali, o da attività produttive, e non esclusivamente acque reflue urbane vige il concetto di prevalenza;
ii. dai processi di depurazione delle acque reflue industriali di cui all’articolo 74, comma 1, lett. h) della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non contengono contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato V alla parte terza del predetto decreto legislativo, ad esclusione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto e fosforo e non contengono sostanze pericolose e sostanze prioritarie in concentrazioni superiori a quelle fissate dalla disciplina sulle acque e dalla Direttiva 2013/39 e s.m.i.;
iii. dai processi di co-digestione dei reflui di cui alla lettera i, ii, e di rifiuti organici individuati nell’allegato 3 parte B, laddove l’apporto complessivo di rifiuti urbani sia inferiore al 50% su base secca del totale dell’input all’impianto.
c) i fanghi ammessi all’utilizzo per la preparazione dei correttivi sono esclusivamente quelli che rispettano, eventualmente anche previo idoneo trattamento di rimozione dei contaminanti, le caratteristiche di qualità individuate nell’allegato 4, attestate mediante apposita certificazione analitica.
d) ai fini dell’accertamento delle caratteristiche di qualità di cui al punto c), i fanghi destinati all’utilizzo per la preparazione dei correttivi sono analizzati secondo le metodologie riportate nell’allegato 1 e le cadenze riportate nell’allegato 5.
e) i fanghi sono trattati secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
f) ad eccezione degli impianti che producono i correttivi direttamente all’interno della linea fanghi del depuratore, i fanghi in ingresso agli impianti di produzione dei correttivi presentano un tenore di sostanza secca non inferiore al 20%;
g) dal processo sia ottenuto un correttivo conforme all’allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 in tema di fertilizzanti;
h) a meno che l’impianto di produzione del correttivo sia integrato nella linea fanghi del depuratore, lo stesso è autorizzato ai sensi della vigente disciplina in materia di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, qualora applicabile, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A meno che l’impianto non sia integrato nella linea fanghi del depuratore, l’operazione di produzione del correttivo consiste in una operazione di riciclaggio individuata con il codice R3 dell’Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
l) la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei fanghi per la produzione del correttivo avviene secondo i criteri riportati nell’allegato 6.
2. L’utilizzatore dei correttivi di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ottenuti dal trattamento di fanghi, conformemente alle disposizioni del comma 1, adempie ai seguenti obblighi:
a) redige o acquisisce il PUA;
b) osserva le disposizioni di cui al decreto 25 febbraio 2016 circa la quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura “MAS” – Massima Applicazione Standard;
c) rispetta i divieti di distribuzione di cui all’articolo 16 commi 1, lettere f), g), h), i), l), n), o), p), 4 e 5;
d) nel caso effettui il trasporto dei correttivi dal luogo di produzione al luogo di utilizzo, impiega mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, con adeguata copertura del container con telo impermeabile. Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di correttivo, la copertura è mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio;
e) provvede, per limitare la diffusione di odori molesti, alla copertura del cumulo di correttivo depositato sul terreno, qualora l'inizio delle attività di distribuzione non avvenga entro 4 ore dallo scarico in terra del cumulo;
f) effettua, contestualmente alla distribuzione, l’interramento del correttivo mediante idonea lavorazione del terreno;
g) evita, per quanto tecnicamente fattibile e sostenibile, durante le fasi di applicazione del correttivo sul suolo, la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del correttivo al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
h) sospende l'applicazione del correttivo durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa
i) effettua, una volta ogni tre anni allo scopo di monitorare le eventuali modifiche delle caratteristiche analitiche dei terreni senza alcun vincolo di divieto di distribuzione, le analisi dei terreni destinati a ricevere i correttivi;
j) si iscrive al registro dei produttori e degli utilizzatori di cui all’articolo 22 e fornisce tutte le informazioni richieste dal predetto registro quali almeno;
i. le provenienze e quantità giornaliere dei fanghi ricevuti e trattati;
ii. le quantità di tutti i materiali reattivi introdotti;
iii. la quantità complessiva giornaliera di correttivo prodotta;
iv. la destinazione finale del correttivo:
v. l’intestazione dell’azienda agricola e sua ubicazione geografica;
vi. la comunicazione preventiva (10 giorni), tramite il sistema informatizzato di cui all’articolo 22, delle operazioni di distribuzione e contestuale interramento del correttivo;
vii. gli estremi catastali – foglio e particelle - dei suoli trattati;
viii. il tipo di coltura praticata come riportato nel PUA;
ix. i quantitativi di correttivo distribuiti come riportato nel PUAdefinito dall’agricoltore.

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Fonte: MATTM

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