Linee di indirizzo relative alla costruzione e realizzazione di edifici e locali da adibire ad attivita’ lavorativa
Titolo II e ALLEGATO IV D.Lgs 09.04.2008 n.81
I requisiti dei luoghi di lavoro sono quelli previsti dal Titolo II e ALLEGATO IV del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, da norme tecniche (1), qualora disponibili, da linee guida (2) inerenti le materie trattate, così come definite all’art. 2 del citato D.Lgs. 81/08.
Nei casi in cui i requisiti strutturali o impiantistici dei luoghi di lavoro facciano riferimento a formulazioni di legge generiche quali “idoneo” ovvero “adeguato” ovvero “sufficiente”, demandando all’organo di vigilanza una valutazione dell’idoneità – adeguatezza - sufficienza di tali misure, anche nella fase di progetto dei fabbricati, il presente documento fornisce, in riferimento alla notifica, prescrizioni che hanno il carattere di atto amministrativo completo, a prescindere dal loro recepimento o meno da parte di Comuni o altri Enti; la mancata ottemperanza a dette prescrizioni darà luogo a contestazione amministrativa oltre che, nei casi di legge, all’avvio dell’azione penale in fase di vigilanza.
Si richiama inoltre la precisa e diretta responsabilità, in ordine alle questioni dell’igiene e della sicurezza del lavoro, dei progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti che, come previsto dall’ articolo 22 del D.Lgs. 81/08 – hanno l’obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e di scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Ove vincoli urbanistici o architettonici (3) ostino agli adempimenti di cui al comma 1 dell’art.63 del DLgs 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro come indicato nell’allegato IV) il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (SPRESAL), adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. In presenza di normativa di settore relativa ai requisiti strutturali dei luoghi di lavoro ove si svolgano alcune specifiche tipologie di attività lavorativa, questi dovranno essere realizzati tenuto conto della stessa.
I contenuti del presente documento sono inderogabili per i gli edifici da realizzare o già realizzati (senza previsione di specifica destinazione d’uso), mai adibiti a sede di attività lavorativa. Per le nuove attività che si insediano in edifici esistenti già utilizzati per attività lavorative, potranno essere richieste deroghe, adeguatamente motivate e suffragate da impossibilità all’adeguamento strutturale ed esigenze tecniche di lavorazione, prevedendo nel contempo misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Tali richieste verranno valutate caso per caso anche in base alla specifica destinazione d’uso.
(1) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
(2) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
(3) Definizioni: VINCOLO URBANISTICO = Limitazione alla normale possibilità di edificare, ristrutturare o dare un determinato uso ad un immobile, posta dalle norme urbanistiche locali. VINCOLO ARCHITETTONICO = Atto amministrativo posto in essere dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per il riconoscimento dell’interesse culturale di un immobile che comporta obblighi da parte dei proprietari, detentori o possessori del bene tutelato, che ne limitano di conseguenza la libertà di utilizzo. (D.Lgs 42/2004)
Fonte: ASL AT (Regione P.) 2016
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