Lettera circolare 30 ottobre 1996 Prot n. P2244/4122
OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” – Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.
Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all’applicazione di alcune misure previste dal decreto citato in epigrafe. Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell’allegato “A” i relativi chiarimenti.
Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono con l’allegato “B”, le misure che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell’oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi Provinciali VV.F. di procedere direttamente all’approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.
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5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
5.0. Affollamento Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività; (1)
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
- refettori e palestre (2): densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2.
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5.2. Sistema di via di uscita Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale deflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
A) Punto 5.0 - Affollamento - Deroga in via generale
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
B) Punto 5.2 - Sistema di vie di uscita - Deroga in via generale
B1) Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti percorsi. Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.
B2) Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:
- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1ª di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.
(1) Il valore di 26 persone/aula costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del DM 26/8/1992 che al p.to 5.0 prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione. Ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule è che queste dispongano di idonee uscite come prescritto al p.to 5.6. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero dell’Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza (Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6/5/2008).
(2) Per le strutture indipendenti adibite a palestra anche a servizio di istituti scolastici è possibile applicare le norme di cui al DM 18/3/1996, che risultano meno severe per gli aspetti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco (Lett. circ. prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004).
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