Comitato per lo sviluppo della Cattura e lo Stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS)
ID 22147 | 30.06.2024 / Note in allegato
Il Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89 (GU n.151 del 29.06.2024) con l'Art 8, istituisce il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) integrando il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 162 Decreto RED 1.
La norma si inserisce nel contesto di un rinnovato interesse per la tecnologia “Carbon Capture and Storage” quale alleata nelle politiche di decarbonizzazione, specie nei settori “hard to abate” e dell’ampliamento del sistema ETS sullo scambio delle quote di emissioni inquinanti.
Il Comitato CCS sarà un organo collegiale composto da cinque membri, appartenenti a MASE, ISPRA e Conferenza Unificata.
Prevista una segreteria tecnica con rappresentanti del Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dell’Università e Ricerca, dell’Interno, oltre che della Conferenza Unificata, dell’Istituto Superiore di Sanità, di ISPRA e del Comitato Centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.
In via transitoria sarà il Comitato ETS, integrato di tre componenti, a svolgere le funzioni del nuovo organismo, garantendo così la necessaria continuità delle procedure autorizzative in corso.
Compiti del Comitato CCS:
- gestione e aggiornamento del Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2;
- individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2;
- elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree;
- valutazione della capacità di stoccaggio disponibile;
- esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione;
- esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nonche' ogni attivita' utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonchè ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
- approvazione del piano di monitoraggio;
- prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica;
- esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio;
- esame della relazione conclusiva;
- promozione del tentativo di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
- emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni;
- ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
Art. 8 Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS).
- 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita' di autorita' competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonche' ogni attivita' utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonche' ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' e incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato puo' essere rinnovato una sola volta.
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, e' istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica». La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
b) due sono designati dall'ISPRA;
c) uno e' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;
d) uno e' designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
e) uno e' designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) uno e' designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
g) uno e' designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attivita'.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»;
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite dalle seguenti: « articoli: 6,»;
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attivita' e' fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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