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Decreto MIT n. 018 del 12 febbraio 2024 / Registro VFU

Decreto MIT n  018 del 12 febbraio 2024   Registro VFU

Decreto MIT n. 018 del 12 febbraio 2024 / Registro VFU

ID 21374 | 16.02.2024 / In allegato

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 018 del 12 febbraio 2024 - Registro veicoli fuori uso

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Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) CED: il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) PRA: il Pubblico registro Automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
c) Operatori Professionali: i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici e degli automercati e i centri di raccolta obbligati alla tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
d) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 (“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”);
e) RVFU: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
f) CRD: il certificato di rottamazione digitale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
g) SPID: il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”).

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento, il presente decreto individua le modalità e le tempistiche per l’accesso degli Operatori Professionali, in via facoltativa, alle procedure telematiche predisposte per la gestione del RVFU e per l’espletamento delle operazioni di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

2. Il presente decreto persegue la finalità di favorire il più ampio utilizzo, in via facoltativa, dell’applicativo di cui all’articolo 1, comma 1, nel duplice intento di testarne su ampia scala il corretto funzionamento e di consentire agli Operatori Professionali di acquisire le necessarie conoscenze operative per l’utilizzo del nuovo sistema di gestione telematica delle attività di presa in carico dei veicoli fuori uso e di rilascio del CRD.

3. Il presente decreto persegue altresì la finalità di incentivare l’accreditamento massivo degli Operatori Professionali tenuti all’utilizzo del RVFU, regolando su base regionale l’afflusso ordinato e graduale delle relative richieste, al fine di poter garantire livelli di servizio efficaci nelle attività di assistenza.

Articolo 3 (Utilizzo in via facoltativa delle procedure telematiche di gestione del RVFU)

1. A decorrere dal 4 marzo 2024, gli Operatori Professionali sono ammessi all’utilizzo, in via facoltativa, dell’applicativo che consente, in collegamento telematico con il CED, gli adempimenti di tenuta del RVFU secondo la disciplina contenuta nel Regolamento. L’applicativo è disponibile sul Portale del Trasporto al seguente link: https://www.ilportaledeltrasporto.it/. Sul medesimo Portale è resa disponibile anche la relativa manualistica.

2. L’accesso all’applicativo di cui al comma 1 è consentito a tutti gli Operatori Professionali che hanno provveduto ad accreditarsi secondo le modalità stabilite nel decreto del Direttore Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 21 dicembre 2022.

3. Gli Operatori Professionali che utilizzano in via facoltativa l’applicativo di cui al comma 1, rilasciano il CRD secondo le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 3 e 4, del Regolamento, senza necessità di replicarne il contenuto sulla modulistica cartacea con le modalità attualmente in uso. Fino al 6 giugno 2024, resta tuttavia fermo l’obbligo di tenuta, su supporto cartaceo, anche del registro di cui all’articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 4 (Accreditamento massivo degli Operatori Professionali)

1. A decorrere dal 12 febbraio 2024 e sino a tutto il mese di marzo 2024, è promossa una azione volta all’accreditamento massivo degli operatori professionali, su base regionale, secondo il calendario pubblicato sul Portale dell’Automobilista.

2. La possibilità di effettuare l’accreditamento è comunque resa disponibile in ogni momento, fermo restando che le eventuali richieste di assistenza saranno evase dando priorità a quelle inoltrate dagli Operatori Professionali secondo le tempistiche e gli ambiti territoriali indicati nel calendario di cui al comma 1.

3. L’accreditamento è effettuato mediante accesso, con SPID personale, all’applicazione web raggiungibile al seguente link:

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale- automobilista/home.

Sul medesimo Portale è resa disponibile anche la relativa manualistica.

Articolo 5 (Utilizzo in via facoltativa delle procedure telematiche per la cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA)

1. A decorrere dal 4 marzo 2023, è altresì resa disponibile ai centri di raccolta la facoltà di avvalersi delle procedure telematiche, integrate nel sistema di gestione del RVFU, per l’espletamento delle pratiche di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 3 del Regolamento e nel rispetto delle modalità operative stabilite in attuazione della riforma recata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

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