UNI CEI 11902:2023 / Certificazione Tecnico Metrologo (QNQ 5)
ID 19491 | 24.04.2023 / In allegato Scheda completa
Documento estratto dalla UNI CEI 11902:2023 (Aprile 2023 Attività professionali non regolamentate – Tecnico Metrologo – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.
La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Tecnico Metrologo. Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificare chiaramente il livello di autonomia e responsabilità, in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono, inoltre, espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i processi di valutazione della conformità.
Scopo
La presente norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Tecnico Metrologo. Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificare chiaramente il livello di autonomia e responsabilità, in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i processi di valutazione della conformità.
NOTA 1 Nella presente norma il termine “Tecnico Metrologo” non ha una connotazione di genere.
NOTA 2 La certificazione delle persone in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione di conformità di terza parte. Tale certificazione, ai fini della validità rispetto la Legge 04/2013, viene condotta sotto accreditamento per specifica norma, come riportato anche nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (DLgs 13/2013).
Tecnico Metrologo
figura professionale in grado di progettare, realizzare e gestire misurazioni (3.14), interfacciandosi appropriatamente con le diverse funzioni coinvolte nello sviluppo di tali misurazioni e nell’utilizzo dei loro risultati, con particolare attenzione alla loro riferibilità metrologica.
Nota 1: Le attività del Tecnico Metrologo relative alla realizzazione di misurazioni includono l’elaborazione, la validazione e la presentazione dei risultati di misura. Tali attività possono inoltre riguardare la gestione della strumentazione presente nelle diverse tipologie di impianti e laboratori (industriali, di taratura, di prova, in ambito ambientale e sanitario, di ricerca ecc.).
Per altri termini e definizioni di ambito metrologico, valgono le indicazioni del Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) pubblicato come norma CEI UNI 70099 – Terza Edizione
Compiti e attività specifiche della figura professionale
Il Tecnico Metrologo progetta ed esegue processi di misura, operando per esempio in laboratori di prova e taratura, sale metrologiche, installazioni di misura in campo (on-site), stazioni mobili di misura, ecc. È in grado di assumere un ruolo proattivo nel suo lavoro, relazionandosi con le altre figure del contesto in cui opera, per quanto appropriato.
La presente norma si riferisce esclusivamente all’attività professionale del Tecnico Metrologo, che si colloca al livello 5 (o superiore) del QNQ.
Al momento della pubblicazione della presente norma, l’acquisizione, il mantenimento, e l’aggiornamento delle competenze necessarie all’attività professionale del Tecnico Metrologo non sono subordinati a uno specifico percorso formativo. Il Tecnico Metrologo è comunque tenuto a seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo.
A.1 Generalità
La presente appendice specifica delle linee guida per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento, con specifico riferimento al processo di certificazione di terza parte (anche detto “esame di certificazione”), in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, di cui mira ad assicurare una sempre maggiore uniformità e trasparenza.
NOTA Si ricorda che il processo di certificazione di terza parte non è da confondersi: a) con la “certificazione delle competenze” di cui al DLgs 13/2013, processo appannaggio esclusivo degli “Enti titolati”; b) con il processo di “attestazione” previsto dalla Legge 04/2013.
A.2 Elementi per l’accesso al processo di valutazione della conformità (esame di certificazione)
Si elencano di seguito gli elementi per l’accesso al processo di valutazione della conformità.
Prospetto 2 - Elementi per l’accesso al processo di valutazione della conformità (esame di certificazione)
Requisiti minimi relativi all’apprendimento formale |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (EQF 4). |
Requisiti minimi relativi all’apprendimento non formale |
Almeno uno o più corsi formativi per un totale di 90 ore sui contenuti del Prospetto 1 negli ultimi 3 anni. NOTA 1 Ai fini della presente norma si applica il seguente parametro 1 ora = 1 credito. NOTA 2 I corsi formativi dovrebbero essere preferibilmente riconosciuti da associazioni, enti istituzionali o altri enti qualificati. NOTA 3 I corsi formativi dovrebbero riconoscere un attestato di completamento, con una valutazione delle competenze acquisite, e non già di mera partecipazione (sono inclusi nel novero dei corsi formativi anche i convegni o seminari che riconoscono solamente un attestato di partecipazione, ma con un limite massimo di 20 ore rispetto al totale delle ore richieste). |
Requisiti minimi relativi all’apprendimento informale |
In caso di titolo di studio corrispondente a un EQF 4–5: esperienza comprovata nella partecipazione attiva a processi di rilevanza metrologica pari almeno a 3 anni. In caso di titolo di studio corrispondente a un EQF 6: esperienza comprovata nel coordinamento di processi di rilevanza metrologica pari almeno a 18 mesi. In caso di titolo di studio corrispondente a un EQF 7: esperienza comprovata nella gestione di processi di rilevanza metrologica pari almeno a 12 mesi. |
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A.4 Elementi per il mantenimento
In coerenza con quanto specificato al punto A.1, le condizioni per il mantenimento della certificazione sono riportate nel Prospetto 3.
Prospetto 3 - Condizioni per il mantenimento della certificazione
Frequenza mantenimento: |
Annuale |
Modalità di mantenimento: |
Le condizioni di mantenimento della certificazione sono: - presenza di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), corrispondente ad almeno 16 ore di aggiornamento professionale per anno, con attestato di completamento e non già di mera partecipazione; - continuo esercizio della professione o incremento di crediti formativi pari a 32 ore per anno (sono inclusi nel novero dei corsi formativi anche i convegni o seminari che riconoscono solamente un attestato di partecipazione, ma con un limite massimo di 8 ore rispetto al totale delle ore richieste). |
A.5 Elementi per il rinnovo
In coerenza con quanto specificato al punto A.1, le condizioni per il rinnovo della certificazione sono riportate nel Prospetto 4.
Prospetto 4 - Condizioni per il rinnovo della certificazione
Durata della certificazione: |
Quinquennale |
Modalità di rinnovo: |
Le condizioni di rinnovo della certificazione sono: - presenza di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), corrispondente ad almeno 16 ore di aggiornamento professionale per anno, con attestato di completamento e non già di mera partecipazione; - continuo esercizio della professione o incremento di crediti formativi pari a 32 ore per anno (sono inclusi nel novero dei corsi formativi anche i convegni o seminari che riconoscono solamente un attestato di partecipazione, ma con un limite massimo di 8 ore rispetto al totale delle ore richieste); - ri-esame della rendicontazione di almeno 5 lavori effettuati nell’ultimo quinquennio, con valutazione su base documentale. |
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segue in allegato
Fonte: UNI
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