Bottiglie (contenitori per bevande fino a tre litri) plastica monouso: obbligo di tappi attaccati al contenitore (dal 03 luglio 2024)
ID 18563 | Update 01.06.2023 / Documento completo allegato
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 (SUP - Single-Use Plastics), del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41), prevede, tra l'altro, che a partire dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso (ad esempio bottiglie) devono avere tappi e i coperchi che restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1060 della Commissione del 30 maggio 2023 su una norma armonizzata (EN 17665:2022+A1:2023) relativa ai metodi di prova e ai requisiti per dimostrare che i tappi e i coperchi di plastica rimangono attaccati ai contenitori per bevande, redatta a sostegno della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio.
1. Esempi illustrativi tappi interessati SUP
A seguire esempi illustrativi di diversi tipi di tappi e coperchi in accordo con gli Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU C 216/1 del 07.06.2021)
2. Norme armonizzate
Ai sensi dell’Art. 6 c. 3 della Direttiva (UE) 2019/904 è prevista l’emanazione di norme armonizzate specifiche per il requisito tappo-contenitore.
Nella GU L 142/34 del 1° giugno 2023 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1060 della Commissione del 30 maggio 2023 su una norma armonizzata (EN 17665:2022+A1:2023) relativa ai metodi di prova e ai requisiti per dimostrare che i tappi e i coperchi di plastica rimangono attaccati ai contenitori per bevande, redatta a sostegno della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nuova norma armonizzata «EN 17665:2022+A1:2023, Imballaggi - Metodi di prova e requisiti per dimostrare che i tappi e i coperchi di plastica rimangono attaccati ai contenitori per bevande», redatta a sostegno della direttiva (UE) 2019/904
La nuova norma armonizzata è relativa a determinati contenitori per bevande di plastica monouso con una capacità massima di tre litri e i cui tappi e coperchi sono di plastica, a sostegno dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. A seguire note normative e le altre scadenze requisiti prodotti Direttiva SUP (Art. 6)
Art. 6. Requisiti dei prodotti
1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, direttiva (UE) 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.
4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale postconsumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
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PARTE C (articolo 6)
Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti
Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:
a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.
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4. Esempi illustrativi tappi interessati SUP
Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente
(GU C 216/1 del 07.06.2021)
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Esempi illustrativi di tappi e coperchi per bottiglie per bevande e contenitori per bevande di plastica monouso, e di tappi e coperchi per tazze per bevande di plastica monouso e l’eventuale inclusione o esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva sono indicati nella tabella 4-6.
Tabella 4-6 Esempi illustrativi di diversi tipi di tappi e coperchi
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 01.06.2023 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/1060 | Certifico Srl |
0.0 | 08.01.2023 | --- |
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