Schema UE Regolamento modifica Dichiarazione ambientale EMAS
Schema Regolamento della Commissione che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
26 Gennaio 2018
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del [...], in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.
Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del [...], in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.
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ALLEGATO IV
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
A. Introduzione
Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara, coerente e preferibilmente in formato elettronico. L'organizzazione determina la forma migliore per rendere disponibili tali informazioni alle parti interessate in modo agevole.
B. Dichiarazione ambientale
La dichiarazione ambientale contiene almeno gli elementi descritti di seguito e rispetta i requisiti minimi sottoindicati:
(a) una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell'organizzazione, se opportuno le relazioni dell'organizzazione con le eventuali organizzazioni capo gruppo e una descrizione chiara e priva di ambiguità della portata della registrazione EMAS, compreso un elenco di siti inclusi nella registrazione;
(b) la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance su cui si basa il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;
(c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione, una breve descrizione dell'approccio utilizzato per stabilirne la rilevanza e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;
(d) una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;
(e) una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la conformità agli obblighi normativi relativi all'ambiente.
Se disponibili, occorre fare riferimento alle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46;
(f) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi.
La relazione riporta sia gli indicatori chiave sia gli indicatori specifici di prestazione ambientale di cui alla sezione C.
Se esistono obiettivi e traguardi ambientali, occorre indicare i rispettivi dati;
(g) un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica;
(h) una conferma degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 8 e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida. In alternativa, è possibile usare la dichiarazione di cui all'allegato VII firmata dal verificatore ambientale.
La dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti ai punti da e) a h) e ne rispetta i requisiti minimi.
Le organizzazioni possono decidere di integrare nella dichiarazione ambientale informazioni fattuali supplementari relative ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione o alla loro conformità ad obblighi specifici. Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale sono convalidate dal verificatore ambientale.
La dichiarazione ambientale può essere integrata in altri documenti dell'organizzazione (ad esempio, relazioni di gestione, sostenibilità o responsabilità sociale delle imprese). In caso d'integrazione in tali documenti, è necessario distinguere chiaramente tra informazioni convalidate e non convalidate. La dichiarazione ambientale è chiaramente individuata (ad esempio utilizzando il logo EMAS) e il documento contiene una breve spiegazione del processo di convalida EMAS.
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Fonte: Commissione Europea