Decreto 2 dicembre 2019 | Dematerializzazione certificato medico
Decreto 2 dicembre 2019 Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.
(GU Serie Generale n.291 del 12-12-2019)
Art. 1. Trasmissione dell’attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica
1. Ai fini del rilascio della patente di guida, i medici e le commissioni mediche locali di cui all’art. 119 del codice della strada e le strutture di cui all’art. 201, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’esito di ciascuna visita medica per la verifica dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato di cui all’allegato IV.4, al titolo IV - parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma precedente, i medici e le strutture sanitarie chiedono il codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio, secondo quanto previsto dal decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.
3. Ad ogni relazione medica il sistema attribuisce un codice univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all’art. 2.
Art. 2. Ricevuta da rilasciare all’utente in seguito all’accertamento sanitario
1. Al termine dell’accertamento sanitario, il medico o la commissione medica locale, rilasciano all’utente la ricevuta dell’avvenuta trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica. La ricevuta è generata automaticamente dal sistema informatico ed è conforme all’allegato 1.
2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il medico o la commissione medica locale che hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora ha previsto una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione, al fine di consentire all’utente di intraprendere le iniziative a sua tutela ammesse dalle norme vigenti.
3. La ricevuta consegnata all’utente che si è sottoposto a visita di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente, costituisce titolo per condurre veicoli a motore della categoria di patente di cui l’utente ha la titolarità, fino alla consegna della patente di guida rinnovata.
Art. 3. Indicazione della scadenza di validità della patente successivamente all’accertamento sanitario
1. Nel caso in cui a seguito dell’accertamento sanitario sia attestata l’idoneità del soggetto sottoposto a verifica, sulla ricevuta di cui all’art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validità della patente, è indicato: «scadenza di validità ordinaria ai sensi dell’art. 126 del codice della strada».
2. Nel caso in cui a seguito dell’accertamento sanitario svolto dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per la fattispecie di cui all’art. 119 del codice della strada, sia attestata l’idoneità del soggetto sottoposto a verifica per un periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del codice della strada, sulla ricevuta di cui all’art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validità della patente, è indicata dall’organo accertatore la data di scadenza di validità con decorrenza dalla data di effettuazione della visita medica.
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