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Accordo 25 luglio 2019 | Moduli unificati

Accordo 25 luglio 2019

Accordo 25 luglio 2019

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 73/CU).

(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2019)

Art. 1. Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all’allegato 1.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’art. 24 commi 2 -bis , 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 15 ottobre 2019, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 31 dicembre 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all’accordo del 4 maggio 2017, a eccezione dei termini di adeguamento.
5. Ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute, di cui all’allegato 2.
6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarità della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2.

Art. 2. Modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici

1. In attuazione del comma 1 dell’art. 13 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, di cui agli Accordi 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU), il quadro riepilogativo della documentazione allegata è integrato dalla seguente riga, ove non già presente:

Immagine ACCORDO

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Allegato 1
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

autoscuole;
somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);
somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).

La scheda anagrafica, approvata nell’accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 15 ottobre 2019 (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il
rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
rinvio (link) alla modulistica adottata dalla regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 31 dicembre 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’accordo del 4 maggio 2017.

Allegato 2
XDS relativi ai moduli approvati dalla Conferenza Unificata

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