Accordo 25 luglio 2019
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 73/CU).
(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2019)
Art. 1. Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all’allegato 1.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’art. 24 commi 2 -bis , 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 15 ottobre 2019, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 31 dicembre 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all’accordo del 4 maggio 2017, a eccezione dei termini di adeguamento.
5. Ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute, di cui all’allegato 2.
6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarità della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2.
Art. 2. Modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici
1. In attuazione del comma 1 dell’art. 13 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, di cui agli Accordi 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU), il quadro riepilogativo della documentazione allegata è integrato dalla seguente riga, ove non già presente:
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Allegato 1
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA
I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:
autoscuole;
somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);
somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).
La scheda anagrafica, approvata nell’accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 15 ottobre 2019 (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il
rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
rinvio (link) alla modulistica adottata dalla regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della regione stessa.
La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 31 dicembre 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’accordo del 4 maggio 2017.
Allegato 2
XDS relativi ai moduli approvati dalla Conferenza Unificata
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