Depenalizzazione falso in scrittura privata
La fattispecie in questione, originariamente punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 485 Codice Penale - abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7), consistente nella formazione totale o parziale di una scrittura privata falsa, o nell’alterazione di una scrittura vera, anche mediante aggiunte e apposizioni, commessa al fine di procurare per sé od altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, con l’intervento del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, è stata depenalizzata (art. 1 Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7) prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria civile da euro 200,00 a euro 12.000,00 (art. 4, co.4 Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7).
Art. 1. Abrogazione di reati 1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; Art. 4. co. 4 Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;
c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsita' su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di piu' persone;
L’entità della sanzione pecuniaria varia in funzione:
- della gravità della violazione;
- della reiterazione dell’illecito;
- dell’arricchimento del soggetto responsabile;
- dell’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
- della personalità dell’agente;
- delle condizioni economiche dell’agente
Giurisprudenza di merito
- Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 4951 del 17 gennaio 2017 e depositata il 2 febbraio 2017 - Abolizione del reato di falsificazione e/o uso di scritture private (D.Lgs. 7/2016)
...
Collegati: