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Decreto 29 novembre 2018

Decreto 29 novembre 2018

Decreto 29 novembre 2018 

Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche

GU n.18 del 22.01.2019

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Art. 1 Risorse stanziate

1. Le risorse stanziate dall’art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni, pari ad euro 361.780.679,60, al netto di quanto già ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, iscritte a valere sul capitolo 7582/MIT, sono destinate al finanziamento dei costi della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono articolate come segue:
a) annualità 2016: euro 4.780.679,60;
b) annualità 2017: euro 50.000.000,00;
c) annualità 2018: euro 67.000.000,00;
d) annualità 2019: euro 40.000.000,00;
e) per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024:euro 40.000.000,00.

Art. 2. Modalità di individuazione e di realizzazione degli interventi

1. La progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, è effettuata previa la stipula di un Protocollo di intesa, redatto sulla base dello schema di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con la sottoscrizione del Protocollo di intesa, da effettuare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome interessate dall’itinerario si impegnano a individuare un soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento e di unico referente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Tutte le regioni, provincia autonoma e Roma Capitale si impegnano a sottoscrivere il Protocollo di cui all’Allegato 2, che annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto effetti.
3. Nei tempi e con le modalità stabilite nel Protocollo di intesa, è redatto, entro il termine del 31 dicembre 2020, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intera ciclovia turistica, che è oggetto di valutazione da parte dei singoli Tavoli tecnici appositamente istituiti, ai sensi dell’art. 6, dello schema di Protocollo di intesa, di cui all’Allegato 2, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei progetti al finanziamento. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, altresì, almeno un lotto funzionale immediatamente realizzabile per ciascuna regione della singola ciclovia, sulla base dei criteri di cui alla direttiva 11 aprile 2017, n. 133.
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica determina la lunghezza complessiva dell’asse principale della ciclovia, la cui origine e destinazione, unitamente alle regioni interessate, sono indicate nell’Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. È consentita una variazione della lunghezza complessiva del percorso nelle ulteriori fasi progettuali, rispetto a quella indicata nel progetto di fattibilità, nella misura massima del 10 per cento, qualora tale variazione consenta il raggiungimento di luoghi di particolare interesse storico, artistico, paesaggistico e naturalistico, ovvero derivi da successivi approfondimenti progettuali.
5. I progetti di fattibilità tecnica ed economica, relativi ad ogni ciclovia ed ammessi al finanziamento, devono essere identificati da uno o più Codici unici di progetto (CUP).

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Art. 4. Soggetti attuatori

1. I soggetti capofila delle ciclovie possono assumere la funzione di soggetto attuatore per l’intera ciclovia, ovvero indicare i singoli soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. All’atto della sottoscrizione dei Protocolli di intesa possono essere individuati uno o più soggetti attuatori diversi dal soggetto capofila.
2. È facoltà delle regioni e della provincia autonoma, che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa prima dell’entrata in vigore del presente decreto, modificare il soggetto attuatore in fase di sottoscrizione del Protocollo, di cui all’art. 2, comma 2.
3. I soggetti attuatori assumono tutte le funzioni tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi fino alla rendicontazione finale, per il tramite del soggetto capofila della ciclovia turistica.

Art. 7. Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione

1. La realizzazione degli interventi del sistema nazionale delle ciclovie turistiche rispetta, ai fini dell’ammissione al finanziamento, i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici di progettazione di cui all’Allegato 4.

Art. 8. Tavolo permanente di monitoraggio

1. Per monitorare l’attuazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, è costituito, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Tavolo permanente di monitoraggio che assicura un dialogo costante tra le diverse istituzioni e fornisce le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Tavolo permanente di monitoraggio è presieduto dal presidente nominato dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in numero di due membri effettivi e due supplenti, del Ministero dell’economia e delle finanze in numero di un membro effettivo ed un supplente, da rappresentanti delle regioni, delle province autonome, uno per ciascuna ciclovia, da un rappresentante dell’ANCI e relativo supplente, da un rappresentante dell’UPI e relativo supplente e da un rappresentante e relativo supplente di Roma Capitale.
Al Tavolo possono partecipare, per l’esame di particolari questioni, esperti esterni proposti dalle regioni e province autonome e/o dai Ministeri e/o di Roma Capitale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. È compito del Tavolo permanente di monitoraggio la valutazione, in itinere ed ex post, dell’avanzamento fisico e finanziario del programma, al fine di:
a) coordinare le attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema delle ciclovie turistiche;
b) supportare i decisori in merito ad eventuali azioni correttive;
c) valutare i benefici conseguiti e analizzare le eventuali cause che hanno limitato o impedito il raggiungimento degli obiettivi;
d) proporre i criteri di ripartizione delle risorse relative alle ulteriori annualità 2020-2021-2022-2023-2024, come previsto dall’art. 3, comma 5.

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