Circolare Ministero del Lavoro n.15 del 04/10/2018
Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 - Decreto Genova
Oggetto: Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze
Indice
2 Oggetto
3 Condizioni per l'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale
4 Procedimento amministrativo e modalità per la presentazione dell'istanza
5 Indicazioni operative per il monitoraggio delle risorse finanziarie
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A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, pertanto dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto - alla presenza di determinate condizioni - sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell'edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.
Fonte: Ministero del Lavoro
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