Istituzione del logo «prodotto di montagna»
Decreto 2 agosto 2018
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017
Art. 1 Istituzione del logo
1. In conformita' all'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 n. 57167, di seguito decreto, e' istituito il logo «prodotto di montagna» identificativo per l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna».
2. Il logo «prodotto di montagna» e' stabilito e riprodotto in conformita' all'allegato 1 del presente decreto.
Art. 2 Condizioni di utilizzo
1. Il logo «prodotto di montagna» e' utilizzato esclusivamente nell'etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e dal Decreto.
2. Il logo «prodotto di montagna» deve essere utilizzato, a titolo gratuito, da tutti gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto.
3. Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento al logo «prodotto di montagna» purche' non si ingeneri confusione nel consumatore.
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GU Serie Generale n.227 del 29-09-2018