Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana
Decreto 24 luglio 2018
Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle Tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana».
(GU Serie Generale n.188 del 14-08-2018)
Art. 1.
1. La Tabella n. 3 «Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione, di cui al citato decreto 3 dicembre 2008, è sostituita con la Tabella n. 3 di cui all’allegato al presente decreto.
2. Alla Tabella n. 2 «Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente» di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana», è eliminata la voce «Iodio».
3. Alla Tabella n. 6 «Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia» di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana», il punto 1) è sostituito con il seguente:
«1) Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l’una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg».
Art. 2.
1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia dell’aggiornamento di cui all’art. 1, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.
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