Direttiva 20 marzo 2018
Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community sistem (PCS) da attuare attraverso la piattaforma logistica nazionale (PNL)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
GU Serie Generale n.116 del 21-05-2018
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva, per PCS si intende un sistema informatico aperto e neutrale che abilita lo scambio di informazioni mirato e sicuro tra operatori economici e enti pubblici, i quali insieme costituiscono la comunità portuale, al fine di incrementare la competitività della comunità stessa.
In particolare, il PCS ottimizza, gestisce e automatizza i processi portuali, ivi compresi quelli autorizzativi, amministrativi e logistici, attraverso la singola immissione del dato e lo scambio di informazioni con il trasporto e la catena logistica.
Art. 2. Obblighi delle AdSP
1. I PCS delle AdSP, così come realizzati o da realizzarsi ai sensi del presente articolo, sono compresi nel perimetro della PLN.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 le Autorità di sistema portuale, entro il 30 settembre 2018, migrano i loro PCS, realizzati autonomamente, nel private cloud della PLN presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire che gli stessi vengano gestiti dal Concessionario di cui all’art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, così come modificato dall’art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. A decorrere dalla migrazione, è avviata la trasformazione dei singoli PCS per l’adozione del PCS PLN, con fondi a carico del Concessionario.
3. Nel caso in cui l’AdSP non si sia dotata del PCS, adotta, entro il medesimo termine del 30 settembre 2018, il PCS PLN di cui alle premesse, che costituisce altresì il primo stadio del MUPCS. Il costo dell’operazione descritta nel presente comma è a carico del Concessionario.
4. Le tariffe per i servizi PCS PLN saranno definite dal Concessionario in accordo con le AdSP e gli Operatori delle comunità portuali e validate da UIRNet, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. È consentito alle AdSP chiedere al Concessionario lo sviluppo di moduli del PCS di tipo custom e/o di personalizzazioni rispetto al MUPCS non rispondenti ad esigenze generali. In tal caso, l’AdSP dovrà procedere ricorrendo a fondi propri.
Art. 3. Utilizzo della PLN
1. Nel rispetto del principio del riuso di cui al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il PCS riveniente dal MUPCS si gioverà dei moduli e dei servizi della PLN inerenti.
2. Le AdSP utilizzano i servizi della PLN, come previsto dall’azione 6.4 del PSNPL ed anche tenuto conto del disposto di cui all’art. 61 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.