Decreto 6 febbraio 2018
Norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all’impiego estrattivo
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto, che sostituisce e abroga il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 1979 recante «Norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all’impiego estrattivo, ai sensi dell’art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128», si applica a tutti i prodotti esplodenti ed agli accessori da tiro da utilizzarsi nei settori estrattivi.
2. Ai sensi dell’art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse - DGS-UNMIG, l’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l’impiego minerario.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto ministeriale, oltre alle definizioni già contenute nei decreti legislativi di cui alle premesse, relative alle sotto citate voci:
esplosivi;
sicurezza;
licenza di trasferimento;
trasferimento;
messa a disposizione sul mercato;
fabbricante;
rappresentante autorizzato;
importatore;
distributore;
operatori economici;
specifica tecnica;
norma armonizzata;
valutazione della conformità;
normativa di armonizzazione dell’Unione;
marcatura CE;
sono utilizzate le seguenti definizioni:
I. impresa: la persona fisica o giuridica non presente nella catena di fornitura degli esplosivi ovvero dei mezzi di accensione e degli accessori di tiro, fornita delle debite licenze di polizia, qualora necessarie, che impiega direttamente o fa impiegare un esplosivo nel territorio nazionale;
II. mezzi di accensione: mezzi atti a provocare l’esplosione nei modi e tempi voluti;
III. accessori di tiro: mezzi che servono a garantire ovvero verificare le condizioni di sicurezza dei circuiti di tiro;
IV. imprese interessate - gli interessati: qualsiasi impresa autorizzata, operante nel campo di applicazione del presente decreto.
Art. 3. Costituzione dell’elenco
1. L’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto è costituito da tre sezioni divise, ove previsto, in classi e sottoclassi.
2. La 1ª sezione «Esplosivi da mina» è costituita dalle seguenti classi:
A) Esplosivi comuni, distinti nelle seguenti sottoclassi:
a) esplosivi comuni utilizzabili solo a cielo aperto;
b) esplosivi comuni utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto;
c) esplosivi comuni utilizzabili nel settore degli idrocarburi e geotermia;
B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili.
3. La 2ª sezione «Accessori detonanti» è costituita dalle seguenti classi:
A) Detonatori a fuoco;
B) Detonatori ad accensione elettrica, ad alta intensità;
C) Detonatori ad accensione ad onda d’urto;
D) Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili;
E) Ritardatori per miccia detonante;
F) Micce detonanti;
G) Detonatori elettronici.
4. La 3ª sezione «Mezzi di accensione ed accessori di tiro» è costituita dalle seguenti classi:
A) Micce a lenta combustione;
B) Accenditori per micce a lenta combustione;
C) Accenditori avvalentisi dell’energia fornita da una onda d’urto o da altri principi;
D) Accenditori elettrici senza capsula;
E) Esploditori, distinti nelle seguenti sottoclassi:
a) esploditori comuni;
b) esploditori di sicurezza;
F) Ohmetri e verificatori dell’isolamento di terra.
5. Nell’elenco sono iscritti i prodotti riconosciuti idonei per l’impiego minerario, con l’indicazione della denominazione, delle imprese interessate, del codice prodotto e della data di rilascio della idoneità.
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GU Serie Generale n.66 del 20-03-2018