Circolare INAIL n. 13 del 2 marzo 2018
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018.
L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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Riduzione percentuale per il 2018 e criteri di applicazione
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per l’anno 2018 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che nelle more intervenga la revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per
l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, si fa integrale rinvio alle circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e 25 gennaio 2017, n. 6, nonché, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32.
Fonte: INAIL