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DPCM 29 settembre 2017

DPCM 29 settembre 2017

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13.

Art. 1. Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

1. È approvata la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, come riportato nel presente decreto e negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Misure transitorie

1. La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potrà superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell’Allegato I. Il Gestore potrà superare il limite alla produzione solo dopo l’accertamento da parte dell’Autorità di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all’Autorità competente.

2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato dall’art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla scadenza dell’AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli Allegati I e II.

3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi di copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media annua dei suddetti Parchi primari, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno.

4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell’Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell’AIA 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all’Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell’Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.

5. Nelle more dell’adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all’interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell’art. 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell’AIA 2011 per le emissioni dello stabilimento ILVA, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell’area cokeria.
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GU Serie Generale n.229 del 30-09-2017

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